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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21756/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Forlì. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo. La società destinataria del precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Forlì, deducendo in compensazione un proprio credito fondato su una scrittura privata del 20 giugno 2018, con cui l'altra società si sarebbe obbligata a corrispondere un corrispettivo annuo pari al 10% del fatturato, con minimo di euro 40.000, al lordo del canone di affitto di fondo rustico pari a euro 7.500. La Sezione specializzata ha declinato la competenza ritenendo che l'accertamento del credito fosse relativo a un accordo qualificato come quadro e commerciale, indicando come competente il Tribunale ordinario. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la domanda implicasse anche l'accertamento del credito derivante dal rapporto agrario e che operasse l'attrazione di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c. La Corte ha ritenuto infondata la censura perché il credito opposto era formulato al lordo del credito agrario e quindi il rapporto agrario costituiva soltanto presupposto di un accertamento incidentale; l'oggetto del giudizio restava il credito nascento dalla scrittura privata, non la sussistenza principaliter del rapporto agrario.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

    L'opposizione all'esecuzione è stata utilizzata per contestare il precetto e far valere un controcredito in compensazione.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    art. 40 comma 3 cod. proc. civ. circa l’attrazione della causa con rito ordinario in quella con rito speciale

    La Corte esclude l'operatività dell'attrazione, perché la questione agraria non è oggetto di accertamento principale ma solo incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando in una opposizione esecutiva il controcredito invocato in compensazione è formulato in modo tale da assorbire anche un rapporto pregiudiziale, ciò non trasferisce automaticamente la causa al giudice specializzato se il rapporto pregiudiziale resta solo un presupposto di accertamento incidentale.
  • L'attrazione della competenza prevista per i rapporti soggetti a rito speciale richiede che il rapporto specializzato sia realmente dedotto come oggetto principale della controversia; se il giudizio ha per oggetto il credito derivante da un diverso accordo, la competenza resta al giudice ordinario.
  • In tema di regolamento di competenza, la qualificazione del petitum sostanziale e del titolo del credito opposto è decisiva per individuare il giudice competente, non essendo sufficiente il mero richiamo a un rapporto speciale se questo non è controverso principaliter.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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