Sentenza del 17/06/2015 n. 12523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR, sostenendo che i contributi regionali ricevuti dal Consorzio per attività di formazione professionale dovessero essere qualificati come corrispettivi di prestazioni di servizi esenti IVA ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 10. Da ciò, secondo l'Amministrazione, sarebbe derivata l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2. In subordine, l'Agenzia contestava l'applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ritenendo che tale disposizione riguardasse soltanto il denaro versato come corrispettivo di una prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al Consorzio. Ha stabilito che i finanziamenti regionali, essendo erogati a fondo perduto senza un rapporto sinallagmatico o un'obbligazione contrattuale diretta tra ente finanziatore e beneficiario, costituiscono mere sovvenzioni e non corrispettivi di servizi. Pertanto, sono operazioni non soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), e non operazioni esenti. L'IVA sugli acquisti utilizzati nell'attività commerciale di formazione resta quindi detraibile, non applicandosi il limite previsto dall'art. 19, comma 2. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 1 e 2
Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.
Il divieto di detrazione riguarda gli acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette a IVA. Tuttavia, secondo la Corte, l'IVA sugli acquisti impiegati nell'attività commerciale non diventa indetraibile solo perché l'attività è finanziata con contributi pubblici non imponibili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)
Non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
La disposizione si applica quando l'oggetto della cessione è il denaro, come nelle sovvenzioni o movimentazioni finanziarie prive di natura corrispettiva. Non è necessario che il denaro sia pagato quale corrispettivo di una prestazione.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 10
I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
La norma si applica ai versamenti che costituiscono corrispettivi di servizi formativi, cioè quando esiste un rapporto sinallagmatico e un'obbligazione contrattuale. Non si applica automaticamente alle sovvenzioni a fondo perduto prive di un obbligo diretto verso l'ente finanziatore.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3
L'attività di formazione svolta nell'esercizio di un'impresa costituisce, in linea generale, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, salvo specifiche ipotesi di esenzione o non imponibilità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 20
Prevede l'esenzione IVA per determinate prestazioni educative e formative quando ricorrono le condizioni normative, senza che tale regime possa essere esteso automaticamente a ogni contributo pubblico ricevuto.
L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 34
I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione [...] non devono intendersi [...] quali corrispettivi di prestazioni di servizi.
La disciplina previgente qualificava tali versamenti come operazioni fuori campo IVA, creando una disparità rispetto alle attività analoghe svolte per soggetti privati; la successiva L. n. 537 del 1993 ha perseguito finalità perequative.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento IVA di un contributo pubblico occorre esaminare concretamente il rapporto tra ente erogante e beneficiario, verificando se il pagamento costituisca il corrispettivo di una prestazione specifica oppure una sovvenzione destinata a sostenere finalità generali.
- La presenza di un obbligo contrattuale del beneficiario, di prestazioni determinate a favore dell'ente finanziatore e di un nesso diretto tra pagamento e servizio è indice di un rapporto sinallagmatico e di un corrispettivo rilevante ai fini IVA.
- Un finanziamento a fondo perduto privo di un rapporto diretto di scambio, anche se destinato a sostenere corsi di formazione, è qualificabile come mera dazione di denaro non soggetta a IVA.
- Le operazioni non soggette a IVA non sono automaticamente assimilabili alle operazioni esenti: la limitazione della detrazione prevista dall'art. 19, comma 2, opera soltanto quando gli acquisti sono effettivamente riferibili a operazioni esenti o comunque non soggette secondo la disciplina applicabile.
- Il finanziamento pubblico dell'attività non fa perdere, di per sé, il carattere commerciale dell'attività svolta né esclude automaticamente il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti inerenti.
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