Cassazione Penale, Ordinanza n. 02379/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, la valutazione di responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto sussistenti sia l'elemento materiale sia quello psicologico del reato, e ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali censure mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo relativo alla responsabilità perché volto a sollecitare una rilettura delle prove già logicamente apprezzate dal giudice di merito per affermare la sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato. Ha poi escluso la censurabilità in cassazione delle doglianze su attenuanti generiche e recidiva, trattandosi di valutazioni del trattamento punitivo fondate su criteri di cui all'art. 133 c.p. e sorrette da motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che i motivi non possono tradursi in una nuova valutazione delle prove su elemento materiale e psicologico.
richiamato come parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio; la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva è stata ritenuta congrua perché ancorata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova e autonoma rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in modo logico e completo dal giudice di merito.
- La censura sulla responsabilità penale è generica quando non indica specifici errori logici o giuridici della motivazione impugnata, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della recidiva non sono deducibili in cassazione se mirano soltanto a rimettere in discussione il bilanciamento sanzionatorio compiuto dal giudice di merito, purché quest'ultimo abbia motivato in modo congruo facendo riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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