Cassazione Penale, Ordinanza n. 00742/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La persona detenuta ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. Il diniego era stato fondato sul fatto che il reato per cui stava espiando la pena rientrava tra quelli di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., con conseguente accesso al beneficio consentito solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto applicare i principi affermati dalla sentenza n. 85/2024 della Corte costituzionale e, comunque, ha chiesto la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, ord. pen., nella parte in cui prevede un limite di pena già scontata anche per i detenuti ai quali non si applicano i divieti dell'art. 4-bis ord. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio decisiva dell'ordinanza impugnata, ossia la diversa preclusione derivante non dal regime ostativo dell'art. 4-bis, ma dalla soglia minima di pena già espiata prevista per il permesso premio. La Corte ha quindi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, perché la giurisprudenza costituzionale richiamata riguarda il recupero di spazi di discrezionalità in favore dei soggetti sottoposti al regime dell'art. 4-bis, mentre nel caso concreto la preclusione discendeva da una disciplina diversa e non oggetto di quelle pronunce. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma che disciplina il permesso premio richiesto dal detenuto
art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.
regime ostativo richiamato dal provvedimento di diniego; la Corte distingue tuttavia il caso concreto dalla disciplina scrutinata dalla Corte costituzionale
norma censurata dal ricorrente nella parte in cui prevede un limite di pena già espiata per l'accesso al permesso premio
norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul diniego di permesso premio, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e sviluppa censure riferite a una disciplina diversa da quella effettivamente applicata.
- Le pronunce della Corte costituzionale che incidono sul regime ostativo dell'art. 4-bis ord. pen. non sono automaticamente estensibili a fattispecie in cui il diniego del beneficio derivi da una distinta soglia minima di pena già scontata prevista dalla disciplina del permesso premio.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando mira a trasferire principi elaborati per una diversa categoria di detenuti e non evidenzia una reale sovrapposizione tra il parametro costituzionale evocato e la norma concretamente decisiva.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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