Cassazione Penale, Sentenza n. 36190/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di restituzione dei beni sequestrati (immobili, quote societarie e somme bancarie intestati alle societaà) sostenendo: 1) l'illegittima valutazione della "sproporzione" tra redditi della Montanari e valore dei beni come presupposto del sequestro, estranea alla figura del sequestro per equivalente e propria invece del sequestro "allargato"; 2) errori nella determinazione del profitto dei reati e quindi nella scelta e misura dei beni da sequestrare; 3) mancata motivazione circa l'applicabilitaà del principio di solidarietaà nel sequestro per equivalente. Inoltre, in memoria difensiva si contestava la disponibilitaà effettiva dei beni in capo all'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito formale: la difesa non e° comparsa all'udienza e l'astensione collettiva non era opponibile alle udienze afferenti misure cautelari reali. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato elementi investigativi che dimostravano la disponibilitaà dei beni da parte dell'imputato e ha potuto logicamente utilizzare la sproporzione tra capacitaà finanziarie della Montanari e valore dei beni come indizio di acquisto con risorse estranee al suo patrimonio. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti non consentiti in quanto proposti da un terzo interessato (chi chiede la restituzione non puo° contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo solo dedurre la propria titolaritaà o disponibilitaà del bene o l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato). Conseguentemente le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 640 quater e 648 quater c.p.
Norme che disciplinano il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca dei proventi e dei beni riconducibili ai reati indicati; la Corte ha applicato il regime del sequestro volto a garantire la confisca dei profitti del reato anche su beni formalmente intestati a terzi ove emerga disponibilitaà riconducibile all'imputato
Riferimento alla modalitaà di trattazione del ricorso (richiesta di trattazione con le forme previste dall'art. 127); qui citato perche° la difesa aveva richiesto quel tipo di trattazione ma non e° comparsa
art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati"
Il codice di autoregolamentazione vieta che l'astensione riguardi udienze penali afferenti misure cautelari; la Corte ha considerato inapplicabile l'astensione collettiva alla udienza in cui si decideva il ricorso contro provvedimenti cautelari reali
Richiamato in relazione alla finalitaà preventiva delle misure cautelari (personali e reali), giustificando la non opponibilitaà dell'astensione collettiva degli avvocati alle udienze che trattano misure cautelari
Disciplina la condanna alle spese e la possibilitaà di irrogare sanzioni pecuniarie nella fase cautelare; la Corte ha disposto il versamento di somme alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilitaà
Massime di principio
- Chi, in qualitaà di terzo, richiede la restituzione di beni sequestrati non puo°, in via principale, contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare: deve limitarsi a provare la propria titolaritaà effettiva o la mancata disponibilitaà in capo all'imputato e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con quest'ultimo
- La sproporzione tra redditi/risorse ufficiali di un soggetto e il valore di beni a lui riconducibili costituisce un indizio logico ammissibile per accertare che l'acquisto sia avvenuto con risorse estranee al patrimonio dichiarato e quindi per ricollegare i beni a proventi del reato
- Il sequestro per equivalente puo° colpire beni formalmente intestati a terzi se emerge la disponibilitaà o il collegamento con l'imputato; in tali ipotesi il terzo deve dimostrare la reale estraneitaà e la titolaritaà sostanziale
- L'assenza del difensore all'udienza e l'adesione a un'astensione collettiva non esonerano dalla comparizione quando si tratta di udienze afferenti misure cautelari reali, atteso il divieto di astensione in tali casi
- Nei giudizi cautelari i motivi di merito sulla sussistenza dei presupposti della misura sono soggetti a limiti: ricorribilitaà e strumenti di impugnazione possono essere ristretti, per cui la strategia difensiva del terzo dovrebbe concentrarsi su prova documentale della proprietaà, della mancanza di disponibilitaà riconducibile all'imputato e sull'inesistenza di operazioni di simulazione
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