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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37841/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Si contestava che egli, in qualità di amministratore di fatto della Messina s.r.l., avrebbe distratto complessivamente euro 143.782,50 relativi alle fatture nn. 6-12 del 2008 e tenuto una contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. In cassazione il ricorrente ha articolato più censure: 1) carenza di prova del pagamento delle somme indicate (sostenendo che le note di credito dimostrano che i clienti non avevano pagato) e inattendibilità dei testi Mezzasalma e Ricci; 2) inesistenza del delitto di bancarotta documentale perché, secondo il ricorrente, il curatore fallimentare avrebbe dichiarato che le scritture erano regolari; 3) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno (art. 219, comma 3 l. fall.); 4) motivazione apparente sul mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante sulla aggravante (artt. 62-bis e 69 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva ha ritenuto insoddisfacente la doglianza del ricorrente: benché mancasse prova assoluta del pagamento, i giudici di merito avevano fatto ricorso a indizi gravi, precisi e convergenti (ammissione del ricorrente su pagamenti in contanti/assegni, quietanza della fattura n.8 con giustificazioni contrastanti, emissione di note di credito oltre un anno dopo, mancata richiesta di restituzione della merce o pagamento, conferimento fittizio del ruolo di amministratore alla madre con deficit cognitivo, e soprattutto l'iscrizione nei mastrini contabili delle fatture come pagate, circostanza mai confutata dalla difesa). Sul profilo documentale il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la testimonianza del curatore, letta nel suo complesso, confermava anomalie contabili. Il terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per l'insindacabilità in sede di legittimità del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (se congruamente motivato). La Corte ha inoltre esaminato la prescrizione, calcolando la durata massima del reato e le sospensioni (689 giorni) che hanno fatto decorrere la prescrizione al 7 dicembre 2025, quindi non intervenuta al momento della sentenza. Conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Norma relativa alle fattispecie di bancarotta; è stata richiamata per definire gli estremi della bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) e per valutare la configurabilità del reato sulla base degli elementi indiziari e delle scritture contabili

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina della motivazione della sentenza e dei limiti del ricorso per cassazione; utilizzata per censurare la presunta carenza motivazionale e per rilevare i limiti della sindacabilità delle valutazioni di fatto in sede di legittimità

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Norma sul principio di oralità e sulla valutazione della prova testimoniale; richiamata in relazione alle censure sulla attendibilità dei testi e all'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali

  • art. 219, terzo comma, legge fallimentare

    Prevede la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno in materia fallimentare; la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti perché l'importo sottratto era "assolutamente apprezzabile" e avrebbe potuto ristorare significativamente i creditori

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche e della prevalenza delle stesse su eventuali aggravanti; la Corte ha ribadito che il bilanciamento compete al giudice di merito se congruamente motivato

  • art. 69, cod. pen.

    Norma sul cumulo giuridico delle circostanze e sulla loro valutazione; richiamata congiuntamente all'art. 62-bis per la verifica del bilanciamento attenuanti/aggravanti

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri indicativi per la determinazione della pena e per la ponderazione del disvalore del fatto; la Corte ha affermato che il giudice di merito può operare il bilanciamento anche richiamando solo alcuni parametri dell'art. 133

Massime di principio

  • La Cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto: la rinnovata valutazione delle prove non è ammessa in sede di legittimità se la motivazione di merito è adeguata e fondata su elementi indiziari gravi, precisi e convergenti
  • Anche in assenza di prova documentale di un pagamento, l'insieme di indizi (annotazioni contabili nei mastrini, comportamenti dell'imputato, emissione tardiva di note di credito, modalità di pagamento confidenziali) può giustificare la responsabilità per bancarotta fraudolenta
  • La mera dichiarazione di un testimone 'interessato' non vale automaticamente a nullificare la prova testimonialmente acquisita, se esistono altri elementi corroboranti e la difesa non confuta specificamente elementi decisivi (es. mastrini contabili)
  • La qualificazione delle scritture contabili e la loro valutazione possono dipendere dall'esame complessivo della prova (anche della testimonianza del curatore); isolare una dichiarazione del curatore senza considerare il contesto non è convincente
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del danno richiede una valutazione motivata e specifica: importi "apprezzabili" che possono ristorare i creditori escludono l'attenuante
  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è esercizio tipico del giudice di merito e, se congruamente motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., è insindacabile in Cassazione
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto degli eventuali periodi di sospensione dovuti a legittimi impedimenti, istanze di rinvio accogliere o negati e altre cause processuali; tali sospensioni possono prorogare significativamente il termine prescrizionale

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