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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34589/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le imputate, già condannate in primo grado e con pena rideterminata in appello per un tentativo di furto in abitazione e un furto consumato in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Con un unico atto hanno dedotto, da un lato, una nullità del giudizio di appello per la mancata notificazione alle parti private dell'appello del pubblico ministero, poi convertito ex art. 580 c.p.p., assumendo la violazione dell'art. 584 c.p.p. e dell'art. 181, comma 3, c.p.p.; dall'altro, hanno censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non vi fosse prova certa dell'identità delle autrici del tentato e del consumato furto, e richiamando una pretesa inosservanza dell'art. 213 c.p.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità: il primo perché contrastante con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata sulla mancata notificazione dell'appello incidentale del pubblico ministero; il secondo perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e, in sostanza, volto a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa alla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati

  • art. 56 c.p.

    richiamato per il tentativo di furto contestato

  • art. 624 bis c.p.

    norma incriminatrice dei fatti contestati, relativi a furto in abitazione e furto consumato in concorso

  • art. 584 c.p.p.

    invocato dalle ricorrenti per sostenere una nullità del giudizio di appello per mancata notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero

  • art. 181, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale norma che, secondo la difesa, renderebbe nulli gli atti per la dedotta omissione di notificazione

  • art. 580 c.p.p.

    menzionato in relazione alla conversione dell'impugnazione del pubblico ministero in appello

  • art. 213 c.p.p.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno del vizio sul riconoscimento fotografico e della prova di identificazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La mancata notificazione all'imputato dell'appello incidentale del pubblico ministero non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità della sentenza di appello, quando l'imputato abbia comunque piena conoscenza dell'atto nel contraddittorio del secondo grado e non risulti concretamente leso il diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera rivalutazione del compendio probatorio o nella proposta di una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti rilevanti ai fini del vizio di motivazione.
  • Il riconoscimento fotografico compiuto in fase investigativa può assumere valore probatorio in base all'attendibilità della persona che lo effettua e conferma, non in virtù delle forme previste per la ricognizione personale; il giudizio di attendibilità è apprezzamento di merito insindacabile se sorretto da motivazione логica e congrua.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già disattese in appello, senza misurarsi con le ragioni della decisione, integra motivo non deducibile o comunque inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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