Cassazione Penale, Ordinanza n. 32126/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'8 gennaio 2025. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 651 c.p. per prescrizione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo manifestamente illogico, mancante o contraddittorio sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio, nei limiti del rinvio disposto in precedenza, contestando in particolare l'aumento in continuazione. La parte civile ha depositato memoria, mentre il ricorso si innesta su un precedente giudizio di legittimità che aveva annullato la sentenza di appello solo per la determinazione dell'aumento in continuazione, dichiarando inammissibili gli altri motivi e rendendo definitivo l'accertamento di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentito il primo motivo, poiché dopo la precedente sentenza di legittimità era divenuto definitivo l'accertamento di responsabilità e l'annullamento aveva riguardato esclusivamente la quantificazione dell'aumento in continuazione, non più la sussistenza o estinzione del reato. Ha inoltre giudicato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo puntuale e logico sulla riduzione dell'aumento in continuazione fino a giorni 5 di reclusione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invoca come reato asseritamente estinto per prescrizione; la Corte non entra nel merito della fondatezza della tesi perché reputa preclusa la censura alla luce della definitività dell'accertamento di responsabilità dopo il precedente giudizio di cassazione.
Richiamato indirettamente tramite il riferimento all'"aumento in continuazione"; la Corte ribadisce che, nel giudizio di rinvio, il perimetro decisorio era limitato alla sola determinazione dell'aumento da applicare per il reato continuato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza di cassazione ha annullato la decisione di merito solo per un capo specifico, ogni ulteriore questione coperta da giudicato o non compresa nel perimetro del rinvio è preclusa e non può essere riproposta nel successivo ricorso.
- Nel giudizio di rinvio l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza rescissa o di rinvio e con i limiti del devolutum; censure generiche o non specificamente calate nella motivazione impugnata sono inammissibili.
- La deduzione di un vizio motivazionale è manifestamente infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione concreta, coerente e specifica sul punto decisivo, e il ricorrente si limita a una critica aspecifica o meramente assertiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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