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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16282/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare svolta davanti al Tribunale di Napoli, nella quale i ricorrenti erano stati ammessi al passivo come creditori. La Corte d’appello aveva confermato il decreto che liquidava complessivamente euro 5.280, ritenendo che il dies a quo dovesse coincidere con il decreto di ammissione/approvazione dello stato passivo e che, considerata la complessità della procedura e l’elevato numero dei creditori, fosse congrua una durata ragionevole di sette anni, nonché la riduzione del 40% dell’indennizzo. I ricorrenti hanno censurato: 1) la falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, sostenendo che per due di essi la data iniziale dovesse essere anticipata al 9 marzo 1990 e non al 26 aprile 1991, con conseguente maggiore durata indennizzabile; 2) la liquidazione dell’indennizzo al minimo annuo di euro 400, ritenuta incongrua in ragione della posta in gioco e della complessità del procedimento; 3) la riduzione del 40% operata per l’elevato numero dei creditori, contestata perché priva di motivazione e perché il numero dei creditori non avrebbe inciso sui tempi della procedura. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che i due ricorrenti costituivano in sostanza un’unica parte e che, dopo il secondo riparto parziale e la conoscenza dell’incapienza dell’attivo, non sussistesse più alcun danno indennizzabile ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso principale e ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del Ministero, compensando le spese per reciproca soccombenza. Quanto al primo motivo, ha qualificato la doglianza come censura di un mero errore di fatto nella individuazione della data di inizio della procedura presupposta, errore eventualmente deducibile solo con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione. Quanto al secondo e al terzo motivo, ha ritenuto che la scelta del moltiplicatore annuo e l’eventuale riduzione dell’indennizzo rientrino nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotto utilmente. Il ricorso incidentale è stato respinto perché l’indennizzo attiene al patema d’animo soggettivo del singolo creditore e, soprattutto, perché il creditore ammesso al passivo che resti insoddisfatto per incapienza dell’attivo non è equiparabile alla parte che agisca con domande ab origine o sopravvenute manifestamente infondate; pertanto non opera, di regola, la preclusione di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001

    "violazione e falsa applicazione"; criterio di determinazione dell'indennizzo con minimo e massimo annui

    rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo entro i limiti di legge, sulla base dei parametri ritenuti più significativi nel caso concreto; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 2, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001

    riduzione del 40 per cento dell'indennizzo

    consente la riduzione dell’indennizzo secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito in relazione alla complessità della procedura e ai parametri legali applicabili

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001

    "non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese"

    non si applica al creditore ammesso al passivo fallimentare e rimasto insoddisfatto per incapienza dell’attivo, poiché tale posizione non è assimilabile a quella di chi coltivi pretese originariamente o sopravvenutamente infondate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    l’erronea individuazione della data di inizio della procedura presupposta, quando derivi da svista materiale su circostanza decisiva non controversa, integra errore revocatorio deducibile con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti

    non consente di denunciare in cassazione il mero errore di fatto materiale sulla data di instaurazione del procedimento presupposto

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’individuazione della data iniziale del procedimento presupposto, quando la censura miri a correggere una svista materiale su un dato di fatto decisivo e non controverso, integra errore revocatorio e va fatta valere con revocazione ordinaria, non con ricorso per cassazione.
  • La determinazione dell’indennizzo ex L. n. 89/2001, entro i limiti minimi e massimi previsti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la scelta del moltiplicatore annuo e l’eventuale riduzione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica.
  • Il creditore ammesso al passivo fallimentare che rimanga insoddisfatto per incapienza dell’attivo, una volta accertata l’irragionevole durata della procedura, può in linea generale ottenere l’equa riparazione, salvo circostanze particolari che escludano positivamente il danno non patrimoniale.
  • La preclusione all’indennizzo per la parte consapevole dell’infondatezza delle proprie domande o difese non si applica, di regola, alla posizione del creditore insinuato al passivo, perché la sua pretesa è stata già positivamente vagliata dagli organi della procedura.
  • Il danno non patrimoniale da irragionevole durata è valutato in relazione al patema d’animo del singolo soggetto, sicché la sola circostanza di una presentazione cumulativa dell’istanza da parte di più creditori non esclude la distincta tutela di ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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