Cassazione Civile, Ordinanza n. 29610/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare stipulato l'8 gennaio 2004. La promittente venditrice agiva per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e la condanna al risarcimento dei danni, oltre al rilascio dell'immobile. In primo grado il tribunale accolse la domanda, liquidando un danno superiore alla penale pattuita; in appello i promissari acquirenti contestarono solo la quantificazione del danno, sostenendo che dovesse essere ridotta entro il limite della clausola penale. La corte d'appello ha ritenuto che, pur essendo stata proposta domanda di risoluzione e risarcimento ordinario e non domanda di applicazione della penale, il danno provato dovesse comunque essere contenuto nel tetto della penale contrattuale. Il ricorso per cassazione censura questa impostazione: con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 1382 c.c. per ultra-petizione, poiché la corte d'appello avrebbe applicato d'ufficio la clausola penale senza che fosse stata domandata; con i motivi secondo, terzo e quarto deduce la nullità/erronea applicazione della penale per asserita sproporzione, per inclusione di voci di danno non riconducibili all'inadempimento originario e per la non prevedibilità delle conseguenze dannose; con il quinto motivo sostiene che la penale era collegata alla caparra confirmatoria e che avrebbe dovuto operare la disciplina dell'art. 1385, comma 3, c.c., con possibilità di chiedere il risarcimento secondo le regole ordinarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda di risarcimento del danno proposta insieme a quella di risoluzione per inadempimento non sia automaticamente assoggettata al limite della clausola penale se la parte non si sia espressamente avvalsa di quest'ultima. Ha affermato che la clausola penale costituisce un rimedio autonomo, non implicitamente compreso nella domanda risarcitoria ordinaria, e che il danno richiesto in via ordinaria va provato nell'an e nel quantum senza il tetto della penale. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale e la decisione in sede di legittimità
istanze cautelari ex art. 700 c.p.c.
richiamo alle domande cautelari di rilascio dell'immobile proposte in corso di causa
violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio della domanda
violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di ultra-petizione
in rapporto all’art. 1382 c.c.
la clausola penale è rimedio autonomo; se non è richiesta o eccepita, non può essere applicata per limitare d'ufficio il risarcimento ordinario
ai sensi dell’art. 1453 c.c.
la domanda di risoluzione per inadempimento con richiesta risarcitoria ordinaria è distinta dalla domanda di applicazione della penale
violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1223 e 1225 c.c.
richiamato nei motivi sul nesso e sulla misura del danno risarcibile
violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1223 e 1225 c.c.
richiamato nei motivi sulla prevedibilità del danno
violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1229 c.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della penale come limitazione preventiva della responsabilità per dolo o colpa grave
violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1325, n. 1, c.c.
richiamato nel motivo sull'asserita estraneità di alcune voci di danno all'ambito negoziale
violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1385 c.c.
richiamato per analogia con la caparra confirmatoria; la Corte osserva che il regime ordinario di risoluzione e risarcimento è previsto espressamente per la caparra e può essere scelto in alternativa al rimedio speciale
Massime di principio
- La clausola penale è una domanda/rimedio autonomo rispetto alla domanda di risoluzione del contratto e alla domanda di risarcimento ordinario: non può essere applicata o invocata d'ufficio se la parte non se ne sia avvalsa o se il convenuto non ne abbia eccepito la limitazione.
- Se la parte non inadempiente sceglie di agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie, il danno va provato nell'an e nel quantum e non è automaticamente soggetto al tetto della penale pattuita.
- La limitazione del risarcimento entro l'importo della penale opera solo quando la parte si avvalga del rimedio speciale della clausola penale; altrimenti il giudice deve liquidare il danno effettivamente provato, anche se superiore alla somma pattuita come penale.
- Il richiamo alla disciplina della caparra confirmatoria può essere utilizzato in via analogica per confermare che il creditore può optare per il rimedio ordinario e sopportarne gli oneri probatori, rinunciando al meccanismo speciale convenzionale.
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