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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05443/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati già oggetto di precedenti condanne, deducendo che i fatti successivi dovessero essere ricondotti al medesimo disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, cod. pen. L'ordinanza impugnata aveva negato tale beneficio ritenendo decisiva l'assenza di elementi dai quali desumere che, già al momento della prima condanna, l'interessato avesse programmato anche i reati successivi, evidenziando inoltre la distanza temporale di vari anni tra i fatti e la loro riconducibilità a risoluzioni criminose autonome. Nel ricorso si censurava tale valutazione, ma in modo ritenuto generico e sostanzialmente volto a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione per mancanza di prova di una programmazione unitaria sin dall'origine, valorizzando la distanza temporale tra i reati e la loro natura estemporanea, sintomatica di autonome decisioni criminose. Ha inoltre rilevato che i motivi del ricorso erano generici e miravano soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    la continuazione richiede che i reati successivi siano riconducibili, sin dall'origine, a un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi concreti; la mera vicinanza tipologica o la serialità dei fatti non bastano se emergono autonomia delle decisioni e distanza temporale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare l'esistenza di una programmazione criminosa unitaria ab origine; la prova può essere desunta da circostanze obiettive, ma non può risolversi in una mera affermazione difensiva.
  • La notevole distanza temporale tra i reati costituisce indice rilevante, unitamente alle modalità concrete dei fatti, per escludere l'unicità del disegno criminoso e ritenere autonome risoluzioni criminose.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
  • Il ricorso manifestamente infondato o generico è inammissibile; tale esito comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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