Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01540/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, non essendovi accettazione della controparte costituita, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., alla rifusione delle spese di legittimità in favore della sola controricorrente costituita, mentre nulla ha disposto nei confronti degli intimati rimasti contumaci.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un incendio verificatosi il 22 marzo 1997 sul piazzale dello stabilimento di una società poi fallita. In primo grado era stata proposta una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., rigettata dal Tribunale; la Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello della società subentrata nella posizione della originaria attrice e dichiarato inammissibile la domanda surrogatoria proposta dal successore per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione. Prima dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente non ha accettato la rinuncia, rendendo necessaria la pronuncia sull’estinzione del giudizio e sulle spese. Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per indicare la difesa personale del ricorrente

  • art. 2051 c.c.

    norma posta a fondamento della domanda risarcitoria originaria per danno da cosa in custodia

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva di deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    norma che disciplina la rinuncia al ricorso, effettuata dal ricorrente prima dell’adunanza camerale

  • art. 391 c.p.c.

    norma applicata per porre le spese del giudizio di cassazione a carico del rinunciante

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e comunicata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio anche quando la controparte costituita non l’accetti, salvo gli effetti sulle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese del giudizio seguono la regola generale e sono poste a carico del rinunciante, con condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte costituita.
  • Nei confronti delle parti intimate che non abbiano svolto difese non deve essere adottato alcun provvedimento sulle spese.
  • Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non esamina il merito delle censure proposte e si limita a dichiarare l’estinzione del processo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.