Cassazione Civile, Ordinanza n. 20755/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'iscrizione ipotecaria gravante su un immobile a lei trasferito dal coniuge in sede di separazione consensuale, iscrizione eseguita dall'agente della riscossione per un debito personale del coniuge separato. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e compensato le spese per ragioni di opportunità ed equità. In appello, la contribuente contestava esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo che la compensazione non era sorretta da una motivazione idonea e che, in presenza di soccombenza totale dell'ente, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza salvo la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Con il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e la violazione delle norme sulla motivazione e sulla compensazione delle spese; con il secondo e il terzo motivo censurava la violazione delle regole processuali tributarie e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che il giudice non aveva considerato un elemento decisivo, cioè l'inerzia dell'agente della riscossione a fronte di un'istanza stragiudiziale di cancellazione dell'ipoteca presentata molti mesi prima del giudizio e rimasta senza risposta, circostanza che rendeva ingiustificata la compensazione e imponeva la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente né tale da impedire la ricostruzione della ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva comunque esplicitato la ragione della compensazione nel breve lasso di tempo tra la trascrizione del trasferimento immobiliare e l'iscrizione ipotecaria. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese era stata giustificata con una motivazione illogica e incompleta, perché non aveva considerato la circostanza, discussa nel merito, dell'istanza di autotutela presentata dalla contribuente otto mesi prima del giudizio e rimasta inevasa, né l'eventuale conoscibilità della trascrizione da parte dell'agente della riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile, pur nel rispetto del canone di sinteticità
è richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della nullità per mancanza di motivazione
concorre a definire il contenuto minimo della motivazione
art. 111 Cost.
esige che la motivazione consenta il controllo sulla ratio decidendi e raggiunga il minimo costituzionale
la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, in assenza di soccombenza reciproca
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle regole formali della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla corretta applicazione delle norme sulla regolazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la regola è la soccombenza, mentre la compensazione è eccezionale e richiede ragioni gravi ed eccezionali espressamente motivate
art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha modificato la disciplina delle spese nel processo tributario, eliminando il rinvio all'art. 92 c.p.c. e sostituendo la disciplina dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
indica l'applicazione temporale delle modifiche al processo tributario
art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
introduce una ulteriore ipotesi tipizzata di compensazione, applicabile ai processi instaurati dal 4 aprile 2024
Corte cost. n. 77 del 2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola generale è la condanna del soccombente alle spese; la compensazione costituisce deroga eccezionale e richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non deve essere necessariamente ampia, ma deve essere intelligibile, coerente e idonea a consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio; una motivazione illogica o incompleta è censurabile in cassazione.
- Ai fini della compensazione non basta richiamare formule generiche di equità o opportunità: il giudice deve indicare elementi concreti che rendano proporzionata la deroga alla regola della soccombenza.
- La valutazione delle ragioni di compensazione deve considerare l'intero contesto fattuale e processuale, inclusa l'eventuale inerzia della parte vittoriosa o della parte soccombente e la rilevanza di istanze stragiudiziali rimaste senza riscontro.
- Il breve intervallo temporale tra un atto trascritto e l'iscrizione di un vincolo non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese se risultano circostanze ulteriori che rendono ingiustificata la deroga al principio di soccombenza.
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