Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ripristino dell'indennità NASpI dopo che l'I.N.P.S., a seguito di controllo ispettivo, aveva disconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto a base della prestazione. Il Tribunale di Genova aveva rigettato la domanda del lavoratore; la Corte d'appello di Genova, invece, aveva accolto il gravame ritenendo che spettasse all'I.N.P.S. provare i presupposti della revoca del trattamento e che tale prova non fosse stata fornita, specie quanto alla sussistenza del rapporto subordinato. Con il ricorso per cassazione l'I.N.P.S. ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare i requisiti per la NASpI, incluso il rapporto di lavoro subordinato, gravasse sul lavoratore. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 16 l. n. 412/1991 in tema di divieto di cumulo dei benefici accessori del credito, salvo il maggior danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la distribuzione dell'onere probatorio operata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, quando l'I.N.P.S. contesti in sede ispettiva l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ai fini previdenziali, incombe sul lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della prestazione NASpI. Poiché la sentenza impugnata aveva posto tale onere sull'Istituto, in violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto indicato. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 22/2015
artt.1, 2 e 3 del d.lgs. n.22/2015
Individuano i presupposti della prestazione NASpI; la Corte richiama tali norme per affermare che il rapporto subordinato costituisce fatto costitutivo della pretesa previdenziale e va provato dal lavoratore quando l'I.N.P.S. lo contesti.
L'onere della prova grava sul soggetto che fa valere il diritto alla prestazione; la Corte censura la sentenza d'appello per aver invertito tale riparto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di legittimità per violazione di legge.
art.16 della legge n.412/1991
Richiamato nel secondo motivo per il divieto di cumulo tra benefici accessori del credito, salvo il maggior danno; motivo assorbito e non esaminato nel merito.
Massime di principio
- In tema di prestazioni previdenziali, se l'ente previdenziale, a seguito di controllo ispettivo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a base della domanda, spetta al lavoratore dimostrare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto stesso.
- Il rapporto di lavoro subordinato dedotto a fondamento della prestazione previdenziale integra un fatto costitutivo della pretesa, sicché la prova del relativo presupposto non può essere posta a carico dell'ente che ne contesti la sussistenza.
- L'erronea distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. vizia anche la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito quando essa sia costruita su premesse probatorie invertite.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione delle regole sull'onere della prova, i motivi ulteriori relativi a questioni dipendenti possono restare assorbiti.
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