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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35567/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la responsabilità per un furto in abitazione aggravato, con conferma della pena, delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e della confisca/distruzione del bene sequestrato. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la comparazione con le aggravanti/recidiva sarebbe stata mal motivata; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla recidiva, ritenuta illegittimamente valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche era congrua e basata su elementi come la rilevante entità dei beni sottratti e i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la pena era stata irrogata sotto la media edittale e che, in tale situazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, specie in presenza di motivazione su gravità del fatto, modalità esecutive e personalità dell'agente. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla recidiva non era stata dedotta in appello; dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    consente la deduzione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina le circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    criterio per la determinazione della pena; se la pena è inferiore alla media edittale basta un motivato richiamo all'adeguatezza della sanzione.

  • art. 69 c.p.

    regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la scelta dell'equivalenza è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    limita le questioni deducibili in cassazione, impedendo la proposizione di censure non coltivate nei motivi di appello salvo rilevabilità d'ufficio.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a precludere in cassazione le questioni nuove non devolute al giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel capo d'imputazione.

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per cui è stata confermata la condanna.

  • art. 625 n.2 c.p.

    aggravante contestata e confermata in relazione al furto.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se sorretto da motivazione non illogica o arbitraria, non è sindacabile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, come la gravità della condotta e i precedenti penali specifici.
  • Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione sulla dosimetria può essere sintetica e limitarsi al richiamo dell'adeguatezza della pena, purché siano richiamati i parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate in appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una censura sulla recidiva è inammissibile se la questione non è stata devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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