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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16061/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

Due proprietari di immobili siti nel piano cantinato di un edificio condominiale hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati da infiltrazioni di umidità provenienti dai corpi edilizi soprastanti, tra cui aree a verde e scarichi dei servizi degli appartamenti del piano rialzato. In primo grado il tribunale, dopo c.t.u., ha accolto solo in parte la domanda, ordinando lavori di ripristino nei confronti di alcuni convenuti e del condominio del corpo edilizio interessato, ma rigettando la domanda risarcitoria per il mancato utilizzo dell’immobile a decorrere dal dicembre 2008 e ritenendo non sussistenti i presupposti per coinvolgere un altro condominio. In appello i soccombenti hanno dedotto, da un lato, che la domanda di danno da mancato utilizzo era stata in realtà proposta anche per il periodo anteriore al dicembre 2008, fino alla citazione, e che la corte di merito aveva erroneamente qualificato tale pretesa come nuova; dall’altro, hanno contestato la statuizione sulle spese, sostenendo che il giudice di appello non avrebbe dovuto porle a loro carico nei confronti di soggetti non evocati originariamente o comunque non soccombenti nel senso prospettato. Davanti alla Cassazione hanno proposto tre motivi: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa considerazione della domanda di danno da mancato utilizzo dal luglio 2003 alla citazione; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda risarcitoria relativa al periodo precedente al dicembre 2008; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’addebito delle spese di lite anche in favore di soggetti chiamati in garanzia e di un condominio non convenuto in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato in via assorbente che non era stata depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, e che, comunque, la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve, poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 15 novembre 2018 e il ricorso notificato il 15 marzo 2019. Ha inoltre osservato, in via ulteriormente concorrente, che i primi due motivi erano inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata riproduzione e localizzazione degli atti processuali sui quali si fondavano; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, in parte come "non motivo" subordinato all’accoglimento dei precedenti e in parte perché infondato alla luce del principio per cui, nelle chiamate in garanzia impropria non palesemente arbitrarie, le spese del terzo possono essere poste a carico dell’attore soccombente anche se la domanda di garanzia non è riproposta in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore di tutte le controparti costituite, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito per l’improcedibilità e l’inammissibilità dei motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare l’omessa considerazione della domanda; la censura resta assorbita o inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 345 c.p.c.

    Evocato per contestare la qualificazione come nuova della domanda risarcitoria relativa al periodo anteriore al dicembre 2008.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte conferma la regola della soccombenza e la debenza delle spese anche al terzo chiamato non arbitrariamente.

  • art. 92 c.p.c.

    Evocato insieme all’art. 91 c.p.c. nella censura sulle spese; non viene accolto alcun profilo di compensazione o deroga.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dai ricorrenti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte afferma che il mancato richiamo/trascrizione e la mancata localizzazione degli atti processuali rende i motivi inammissibili.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione determina improcedibilità, salvo prova della tempestività ricavabile dagli atti.

  • art. 369, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quanto all’onere di produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile la censura sulle spese in quanto contrastante con principio consolidato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, salvo che dagli atti del ricorso emerga comunque la tempestività dell’impugnazione; se la notificazione del ricorso risulta oltre il termine breve, la prova di resistenza fallisce.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. quando non riproduce, almeno per gli elementi essenziali, il contenuto degli atti processuali rilevanti e non ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo di legittimità.
  • La censura che contesta una statuizione sulle spese deve confrontarsi con la reale ratio della decisione: se dipende dall’esito delle domande principali, un motivo articolato solo in via subordinata può risolversi in un non motivo.
  • In caso di chiamata in garanzia impropria non palesemente arbitraria, il terzo legittimamente coinvolto nel giudizio può ottenere la rifusione delle spese anche nei confronti dell’attore soccombente, pur se la domanda di garanzia non sia stata riproposta in appello; ciò perché la sua partecipazione al giudizio di impugnazione discende dal litisconsorzio processuale.
  • La condanna alle spese a favore del terzo chiamato non presuppone un rapporto sostanziale diretto tra attore e terzo, ma può derivare dalla responsabilità processuale di chi abbia promosso infondatamente la lite e determinato il coinvolgimento del terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProprietàParti comuniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileDiritti realiCondominioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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