Cassazione Penale, Sentenza n. 42857/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la misura interdittiva (sospensione temporanea dalle funzioni) applicata dal G.I.P. per l'accusa provvisoria di corruzione (artt. 319, 321 c.p.). Il ricorrente deduce nullità per violazione di varie norme di rito (artt. 568, 591, 125, 273, 274, 266, 270 c.p.p.), motivazione apparente/omessa e violazioni di norme a pena di inutilizzabilità; sostiene che, nonostante la successiva revoca della misura, permanga interesse alla verifica della connessione dei fatti e dell'utilizzabilità delle captazioni (trojan), poiché le captazioni hanno determinato gravi conseguenze disciplinari (licenziamento) che il ricorso potrebbe eliminare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato, ritenendo che l'intervenuta revoca della misura interdittiva da parte del Tribunale di Foggia (29/02/2024) abbia fatto venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'impugnazione. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la cessazione dell'operatività della misura cautelare esclude l'interesse ad ottenere, in sede di impugnazione cautelare, provvedimenti "de libertate" e che gli effetti extrapenali o disciplinari non mantengono tale interesse. In conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulla corruzione: citata per descrivere l'accusa provvisoria nei confronti del ricorrente; non oggetto di interpretazione decisoria sul punto nel provvedimento impugnato.
Norma sostanziale correlata alla corruzione: richiamata insieme all'art. 319 c.p. per definire la fattispecie contestata.
Richiamato per segnalare la revoca della misura interdittiva da parte del Tribunale di Foggia; la Corte ne tiene conto per valutare la cessazione dell'interesse all'impugnazione.
artt. 568, 591, 125, 273, 274, 266, 270 c.p.p.
Norme processuali invocate dal ricorrente per denunciare presunte nullità, vizi di motivazione e violazioni delle forme dell'impugnazione: la Corte valuta tali censure come infondate alla luce della intervenuta revoca della misura e della mancanza dell'interesse richiesto all'art. 568 c.p.p.
Richiamato per indicare l'organo adito (Tribunale di Foggia) nel riesame della misura cautelare; la Corte rileva la revoca pronunciata "ex art. 299" come evento decisivo ai fini dell'inammissibilità.
Citato nel contesto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione: la Corte osserva che, alla luce di tale declaratoria, non persiste l'interesse dell'indagato a impugnare misure interdittive ormai revocate, poiché non è prevista la riparazione analoga a quella per ingiusta detenzione.
Norma sull'ammissibilità dell'impugnazione richiamata per richiedere che l'interesse sia concreto e attuale fino al momento della decisione: la Corte la invoca per motivare l'inammissibilità quando la misura è stata revocata.
Massime di principio
- Perché un'impugnazione sia ammissibile in materia cautelare è necessario un "interesse" concreto e attuale non solo al momento della proposizione ma anche fino alla decisione: la revoca della misura fa venir meno tale interesse.
- La cessazione dell'operatività di una misura cautelare interdittiva, anche se determinata successivamente, rende inammissibile l'appello o ricorso diretto a ottenere provvedimenti "de libertate", salvo che permanga un vantaggio processuale concreto derivabile dall'accoglimento.
- Conseguenze extrapenali o disciplinari (licenziamento, sanzioni amministrative) non di per sé mantengono l'interesse a impugnare una misura cautelare revocata: occorrono vie e rimedi specifici (disciplinari, amministrativi o civili) diversi dall'impugnazione cautelare penale quando la misura non è più esecutiva.
- Se l'obiettivo principale è contestare l'utilizzabilità di prove (es. captazioni via trojan), il ricorrente deve preservare l'interesse procedurale mentre la misura è ancora efficace o agire in sedi alternative; una vez revocata la misura, il giudice di legittimità può ritenere l'impugnazione priva di effetto utile.
- In fase di preparazione del ricorso è utile valutare tempestivamente la permanenza dell'interesse all'impugnazione e, se prevalgono effetti extrapenali, considerare azioni specifiche per rimuoverli invece di affidarsi esclusivamente all'impugnazione cautelare.
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