Cassazione Civile, Ordinanza n. 12115/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della "Quota B" del trattamento pensionistico di anzianità spettante a un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda volta a escludere, nel calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile per la Quota B, l’applicazione del massimale previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non sarebbe stato abrogato e che continuerebbe a operare anche per la Quota B; secondo, in via subordinata, denunciando la violazione dell’art. 2935 c.c., per mancato rilievo della prescrizione delle differenze pensionistiche richieste, che l’istituto assumeva maturate oltre dieci anni prima dell’atto interruttivo del marzo 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, aderendo al principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua ad applicarsi per la parte eccedente. Ha ritenuto che tale limite non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle disposizioni successive. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo, essendo subordinato, è stato dichiarato assorbito. È stato inoltre escluso l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
Prevede il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte lo ritiene ancora applicabile anche alla Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 182 del 1997
Le disposizioni successive non hanno abrogato il massimale pensionabile, né espressamente né per incompatibilità.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota A del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1993.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota B del trattamento pensionistico, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993.
Invocato per la prescrizione delle differenze pensionistiche; il motivo resta assorbito per l'accoglimento del primo motivo.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
Richiamato come ultima modifica del quadro normativo sul massimale, senza escluderne la perdurante efficacia.
art. 2, comma 4, lett. a), l. n. 106 del 2022
Richiamato solo per confermare la specialità e la discontinuità del lavoro nello spettacolo, in un passaggio argomentativo di contesto.
Massime di principio
- Nella determinazione della Quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare per la parte eccedente, salvo espresso intervento abrogativo o incompatibilità normativa inequivoca.
- La specialità del regime previdenziale di una categoria di lavoratori non consente di disapplicare regole di contenimento della base pensionabile quando esse risultino funzionali all’equilibrio del sistema e coerenti con la finalità di sostenibilità della spesa previdenziale.
- In presenza di una questione principale accolta, le censure subordinate restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.
- La successione delle norme sul calcolo pensionistico deve essere letta in chiave sistematica: l’interprete non può attribuire a riforme successive un effetto di abrogazione tacita se ciò contrasta con la struttura complessiva del regime e con la ratio di coordinamento tra tutela previdenziale e sostenibilità finanziaria.
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