Cassazione Civile, Ordinanza n. 25456/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte d’appello aveva accolto la domanda della parte privata e condannato il Ministero della giustizia a pagare euro 800 a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 CEDU, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il dies a quo del termine semestrale di decadenza nella decisione del Consiglio di Stato che aveva definito il giudizio di ottemperanza, anziché in un diverso momento anteriore legato alla definitività del provvedimento precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, quando dopo il giudizio di cognizione siano stati esperiti anche il giudizio di esecuzione e poi quello di ottemperanza per ottenere l’adempimento della prestazione dovuta, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre dalla positiva definizione dell’ultimo dei procedimenti instaurati, cioè dalla definitività della pronuncia di ottemperanza. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata, rigettando il ricorso del Ministero. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della controricorrente, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre, nei casi in cui dopo il giudizio di cognizione siano stati esperiti anche esecuzione e ottemperanza, dalla positiva definizione dell’ultimo procedimento instaurato.
art. 6, par. 1 CEDU
La norma convenzionale è richiamata in funzione interpretativa conforme dei termini di proposizione dell’azione di equa riparazione.
È richiamato quale intervento modificativo dell’art. 4 L. n. 89/2001.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata in relazione alla modifica dell’art. 4 L. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando il credito o la prestazione oggetto del processo presupposto richiedono, dopo la cognizione, ulteriori fasi esecutive e di ottemperanza, il termine di decadenza per l’equa riparazione decorre dalla conclusione positiva dell’ultimo di tali procedimenti.
- L’interpretazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 deve essere conforme ai principi sovranazionali della CEDU, evitando di far decorrere il termine in modo tale da comprimere irragionevolmente il diritto alla riparazione.
- Ai fini del dies a quo rileva la definitività della pronuncia che chiude l’ultimo procedimento funzionalmente diretto all’adempimento della prestazione dovuta, non la sola definizione del processo di cognizione iniziale.
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