Cassazione Civile, Ordinanza n. 33577/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo la restituzione delle spese legali che aveva pagato in esecuzione di una precedente sentenza di primo grado, poi riformata in appello con rigetto della domanda originaria e condanna della stessa controparte alle spese dei due gradi. Nel nuovo giudizio, la società rinunciò agli atti, il tribunale dichiarò l’estinzione, la controparte depositò però una comparsa di riassunzione e il tribunale confermò l’estinzione compensando le spese. La corte d’appello rigettò il gravame della società e compensò anche le spese del grado. In cassazione la ricorrente dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, essendo intervenuta la rinuncia senza necessità di accettazione e non essendosi ancora costituita la controparte, la successiva attività processuale era dipesa solo dall’iniziativa di quest’ultima; pertanto, a fronte della conferma dell’estinzione, il resistente avrebbe dovuto essere considerato soccombente e condannato alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la corte territoriale aveva fondato la compensazione su una motivazione duplice e coerente: da un lato, era vero che la riassunzione effettuata dalla controparte aveva inutilmente protratto il giudizio, anche per un errore nella fissazione dell’udienza da parte del giudice; dall’altro lato, la società ricorrente non poteva comunque dirsi totalmente vittoriosa, poiché era stata essa a promuovere il giudizio e poi a rinunciarvi. Su questa base la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la premessa giuridica della decisione impugnata e ha ribadito che la censura non era decisiva, perché non scalfiva il potere discrezionale del giudice di compensare le spese nei limiti di legge e non superava l’argomentazione secondo cui la parte ricorrente non poteva rivendicare la qualità di parte integralmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto inoltre l’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la regola della soccombenza è il parametro di riferimento invocato dalla ricorrente, ma la sua violazione non è ravvisata perché la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti di legge e non è automaticamente esclusa dalla soccombenza
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- La censura contro la compensazione delle spese è infondata se non si confronta con la motivazione del giudice di merito e con l’ampio margine discrezionale riconosciuto in tema di regolazione delle spese, nei limiti stabiliti dalla legge.
- Ai fini della regolazione delle spese, non può dirsi automaticamente vittoriosa la parte che abbia introdotto il giudizio e poi vi abbia rinunciato, anche se l’altra parte abbia posto in essere un’attività processuale successiva e non necessaria.
- La soccombenza non impedisce, in astratto, la compensazione delle spese quando il giudice ritenga di far uso del potere discrezionale riconosciutogli dalla disciplina processuale.
- Per censurare con successo una statuizione sulle spese occorre contestare in modo decisivo la ratio della decisione impugnata, non essendo sufficiente dedurre in via astratta la violazione del principio di soccombenza.
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