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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08174/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata. Con il primo motivo hanno denunciato vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero state esaminate correttamente e che il giudice di merito avesse omesso di valutare adeguatamente alcuni dati istruttori. Con il secondo motivo hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p., contestando la ricostruzione del nesso temporale e finalistico tra violenza e sottrazione del telefono cellulare, e dunque la configurabilità della rapina. Con il terzo motivo hanno chiesto l'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Nella memoria difensiva è stato ribadito che i motivi non erano aspecifici e che vi era travisamento della prova, oltre all'erronea valutazione degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non emergessero errori decisivi idonei a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata. Ha reputato il secondo motivo una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo coerente la continuità tra violenza e sottrazione, la persistenza della forza intimidatrice e il dolo specifico della rapina. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché i fatti accertati in merito descrivevano una rapina aggravata commessa da più persone armate di bastone e con lesioni alla persona offesa, quadro incompatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte ribadisce che la rapina richiede la concatenazione finalistica tra violenza o minaccia e sottrazione, potendo la forza intimidatrice permanere anche al momento dell'apprensione del bene quando la condotta si svolga in un unico contesto sopraffattorio.

  • art. 610 c.p.p.

    art. 610, commi 1 e 5 bis, cod. proc. pen.

    La Corte richiama il potere di definizione dell'inammissibilità in camera di consiglio/rito semplificato quando la richiesta dedotta per la prima volta in cassazione sia manifestamente infondata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    È richiamata quale fonte della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, ma la sua applicazione è esclusa in concreto per l'elevato disvalore del fatto accertato.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    È richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito, né confrontare la motivazione con modelli argomentativi alternativi esterni.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore di percezione o di omissione abbia carattere decisivo e sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non basta evidenziare incongruenze minime o chiedere una nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione delle prove o di sostituzione del giudizio di attendibilità compiuto dai giudici di merito, soprattutto in presenza di motivazione immune da vizi logici e di doppia conforme.
  • Nel reato di rapina l'unicità del contesto temporale e la persistenza della forza intimidatrice possono desumersi dalla continuità della sopraffazione fisica e dalla presenza degli autori sul luogo del fatto al momento della sottrazione del bene.
  • La configurabilità della rapina richiede la concatenazione finalistica tra violenza/minaccia e sottrazione; quando la sottrazione avvenga nell'ambito di un'azione violenta unitaria, il requisito soggettivo risulta integrato.
  • La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non è applicabile quando il fatto presenti modalità aggressive gravi, pluralità degli autori, uso di armi improprie e lesioni alla persona offesa, perché tali elementi sono incompatibili con il ridotto disvalore richiesto dalla diminuzione di pena.
  • La richiesta introdotta per la prima volta in cassazione può essere dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, senza necessità di ulteriori approfondimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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