Cassazione Civile, Ordinanza n. 05685/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti della persona fisica ricorrente e lo ha rigettato nei confronti della società ricorrente. Ha quindi confermato la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore e la competenza del Tribunale di Napoli Nord. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta una domanda risarcitoria per il mancato funzionamento di un impianto di videosorveglianza, in relazione a un furto verificatosi nel novembre 2021 in un appartamento indicato nel contratto. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Napoli Nord, sulla base di una clausola contrattuale derogativa della competenza contenuta nel contratto tra la società ricorrente e la società di sicurezza. Con unico ricorso per regolamento di competenza venivano dedotti: 1) irregolarità procedurali e mancato invito alla precisazione delle conclusioni; 2) inopponibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale al soggetto persona fisica ricorrente; 3) inefficacia della clausola contrattuale derogativa della competenza anche nei confronti della società ricorrente; 4) irritualità e incompletezza dell'eccezione di incompetenza nei confronti del soggetto persona fisica. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e la carenza di legittimazione del soggetto persona fisica, non parte del contratto. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso quanto alla posizione della persona fisica, perché non era specificato a quale titolo agisse né emergava una sua legittimazione dal contratto; ha ritenuto infondato il motivo sulle irregolarità procedurali; ha invece considerato valida e specificamente approvata per iscritto la clausola di foro esclusivo a favore del Tribunale di Napoli Nord, e quindi opponibile alla società ricorrente, non essendo necessario indicare gli ulteriori fori astrattamente competenti quando esista una clausola di foro esclusivo.
Norme richiamate
consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che abbiano reso la dichiarazione di antistatarietà.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza di inammissibilità o rigetto del ricorso, impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che attribuisce un foro esclusivo, se specificamente approvata per iscritto nelle forme richieste, è opponibile alla parte che vi ha aderito e consente di derogare alle ordinarie regole di competenza territoriale.
- Quando nel contratto sia pattuito un foro esclusivo, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale non è tenuta a indicare anche gli ulteriori fori astrattamente concorrenti, essendo sufficiente il richiamo alla clausola attributiva della competenza.
- Il soggetto che propone un regolamento di competenza deve specificare in modo chiaro il proprio titolo di legittimazione ad agire; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione o di specificità.
- Le irregolarità procedurali asserite contro il giudice di merito non incidono sulla decisione sulla competenza quando dagli atti risulta che l'eccezione è stata ritualmente sollevata e che la parte avrebbe potuto interloquire sul punto.
- In tema di competenza, la valida pattuizione di foro esclusivo prevale sulla competenza territoriale ordinaria e vincola la parte contrattualmente obbligata che l'abbia specificamente sottoscritta.
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