Cassazione Penale, Ordinanza n. 08507/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale; il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge, lamentando che la motivazione dell'ordinanza fosse solo apparente quanto alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. La censura, secondo la Corte, si risolveva in una contestazione di vizi motivazionali non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo sufficiente sulla permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale, valorizzando il profilo criminale del detenuto, il suo ruolo apicale nella cosca, la recente condanna per condotta partecipativa fino al giugno 2020, la vitalità attuale della cosca, il ruolo di collegamento con l'esterno svolto da familiari e i contatti inframurari mantenuti con l'organizzazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la proroga del regime detentivo differenziato è sufficiente che la sussistenza dei collegamenti con l'associazione criminale possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi acquisiti, non essendo richiesta una prova in termini di certezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella valutazione della proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., il giudizio sulla permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata si fonda su un apprezzamento prognostico di probabilità ragionevole, non su una dimostrazione certa.
- È sufficiente una motivazione che dia conto, in modo non apparente, di plurimi indici fattuali convergenti: spessore criminale del detenuto, ruolo apicale, perdurante vitalità del gruppo di riferimento, contatti familiari con funzione di collegamento e comportamenti intramurari incompatibili con una effettiva dissociazione.
- In sede di legittimità, non è consentito censurare la decisione di merito per meri vizi motivazionali non deducibili, quando la doglianza non attenga a violazioni di legge ma miri sostanzialmente a una rivalutazione del compendio indiziario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ricorrano ipotesi di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08392/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08403/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08406/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08410/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08411/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08412/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →