Cassazione Civile, Ordinanza n. 32192/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un debitore esecutato aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro una procedura esecutiva promossa da un creditore per il recupero di somme condominiali, deducendo una pluralità di vizi: mancata notificazione di atti della procedura, nullità del pignoramento per difetto di sottoscrizione, nullità o inesistenza del titolo esecutivo e dei decreti ingiuntivi posti a base dell'esecuzione, nullità dei precetti, inesistenza del credito, difetto di legittimazione attiva del creditore e nullità di assemblee e delibere condominiali. Chiedeva anche la dichiarazione di nullità dell'azione esecutiva e il risarcimento del danno, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo inammissibili le ulteriori domande introdotte nella fase di merito e osservando che, trattandosi di titolo esecutivo giudiziale, in opposizione all'esecuzione possono essere fatti valere solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, mentre le questioni anteriori andavano dedotte nel giudizio che aveva formato il titolo. Con il ricorso per cassazione venivano formulati tre motivi: violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per omesso esame e omessa acquisizione di prove ritenute necessarie, oltre a vizio di motivazione; il ricorrente lamentava che il giudice non avesse disposto verifiche sulla regolarità degli atti, nonostante le allegazioni circa l'assenza di firma del precetto e del pignoramento, la mancanza di notifiche, la nullità dei decreti ingiuntivi, delle delibere e del titolo. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato in modo confuso e non specifico, non rispettoso degli artt. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c.; inoltre ha condiviso la ratio del tribunale sulla non proponibilità in opposizione all'esecuzione di questioni anteriori al titolo giudiziale e sull'onere dell'opponente di provare la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi. È stato anche rilevato che l'eventuale mancata notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio di primo grado era irrilevante, essendo il ricorso comunque inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretti i rilievi del giudice di merito sulla confusione e genericità dei motivi, sulla mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano e sulla mancata confutazione della ratio decidendi. Ha inoltre osservato che molte doglianze attenevano a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e dunque erano estranee all'opposizione all'esecuzione, mentre per i profili riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi il ricorrente non aveva dimostrato la tempestività dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente e al versamento di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli oneri di legge previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione già iniziata consente di far valere solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo esecutivo; le questioni anteriori devono essere fatte valere nel giudizio da cui il titolo è sorto.
Nel sistema dell'opposizione all'esecuzione già iniziata si apre una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e, se necessario, una successiva fase di merito.
L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni e l'opponente ha l'onere di dimostrarne la tempestività.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla dedotta omissione di acquisizione di prove e al vizio della decisione.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa valutazione/procura di prove necessarie e alla critica della motivazione della sentenza.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Evocato nel richiamo al principio secondo cui un atto processuale è nullo quando difetta dei requisiti formali indispensabili per raggiungere il suo scopo; tale principio fonda l'esigenza di specificità del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti, una chiara e sintetica esposizione dei motivi e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui i motivi si fondano; la loro mancanza comporta inammissibilità.
La decisione è resa all'esito della procedura di definizione accelerata e, in caso di inammissibilità, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e intelligibile: una esposizione dei fatti ottenuta per mera trascrizione degli atti e motivi confusi o oscuri integra inammissibilità.
- L'opposizione all'esecuzione contro titolo giudiziale non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti anteriori alla formazione del titolo; tali questioni devono essere fatte valere nel giudizio a monte.
- Quando si deduce un vizio riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, l'opponente deve allegare e provare la tempestività dell'impugnazione, con indicazione del momento di conoscenza dell'atto o della procedura.
- Se la sentenza di merito dichiara inammissibili censure perché tardive o estranee al thema decidendum, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale ratio decidendi; la mera riproposizione delle stesse doglianze è insufficiente.
- La mancata notificazione del ricorso a tutte le parti del giudizio di merito può restare irrilevante quando il ricorso sia comunque inammissibile per ragioni assorbenti.
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