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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39772/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e quindi annullando l'atto impositivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, rilevando l'assenza di un orientamento consolidato sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con cui l'Amministrazione aveva riqualificato un'operazione articolata in costituzione di società con conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione totalitaria della partecipazione come cessione di ramo d'azienda, recuperando maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. In sede di ricorso per cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c. e degli artt. 20 e 57 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito legittimazione passiva alla società conferitaria, che sarebbe solo oggetto e non soggetto del negozio di cessione delle quote; 2) insufficiente motivazione per omessa valutazione del bilancio d'esercizio 2012, rilevante per accertare la presenza di valide ragioni economiche dell'operazione societaria.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"

    La norma è letta come criterio di qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, limitato agli elementi desumibili dall'atto stesso e non agli elementi extratestuali o agli atti collegati, salvo specifiche eccezioni previste dal testo unico. Non è considerata una norma antielusiva in senso stretto, ma una regola interpretativa dell'atto registrato.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione passiva della società conferitaria; dalla decisione emerge che il soggetto passivo, in caso di riqualificazione come cessione di ramo d'azienda, è costituito dalle parti contraenti e non dalla società conferitaria, che è oggetto dell'operazione.

  • artt. 75 e 100 c.p.c.

    Sono invocati per contestare la legittimazione processuale e sostanziale della società destinataria dell'avviso; la Corte accoglie la censura nella parte in cui esclude che la società conferitaria sia soggetto passivo del tributo in relazione alla riqualificazione operata dall'Ufficio.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato nel ragionamento sulla costituzionalità dell'art. 20, ma la Corte dà atto che la Corte costituzionale ha escluso la fondatezza della questione.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel ragionamento sulla costituzionalità dell'art. 20, ma la Corte dà atto che la Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    È menzionato per distinguere la regola interpretativa dell'art. 20 dalle discipline antielusive e per escludere che l'art. 20 operi come norma antielusiva soggetta al contraddittorio preventivo previsto per ipotesi specifiche.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    La Corte lo applica per decidere nel merito senza rinvio, poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma entro il perimetro degli elementi desumibili dal solo atto presentato alla registrazione, senza poter valorizzare, salvo specifiche previsioni di legge, elementi extratestuali o atti collegati.
  • La riqualificazione fiscale di un'operazione complessa non consente di individuare come debitore dell'imposta un soggetto diverso dalle parti dell'atto che, secondo la stessa riqualificazione, sarebbero i veri contraenti dell'operazione imponibile; il destinatario dell'avviso deve coincidere con i soggetti passivi del tributo così come ricostruiti dall'Ufficio.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non ha natura antielusiva in senso stretto, ma funzione interpretativa dell'atto, e non è quindi automaticamente soggetto alle regole del contraddittorio preventivo previste per le discipline antielusive.
  • Quando la questione è definita solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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