Cassazione Civile, Ordinanza n. 18324/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per opere di ristrutturazione di un immobile. Il committente agiva contro l'esecutore dei lavori chiedendo il risarcimento del danno pari ai costi necessari per eliminare vizi e difetti delle opere e per il mancato utilizzo dell'immobile. L'appaltatore resisteva, negando i vizi e sostenendo di aver eseguito i lavori come mero esecutore materiale delle direttive del committente e del direttore dei lavori; chiamava inoltre in garanzia il direttore dei lavori, chiedendo la condanna di costui a tenerlo indenne da eventuali condanne. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale per difetto di prova della tempestiva denuncia dei vizi. In appello, invece, la domanda del committente veniva accolta in parte e l'appaltatore condannato al pagamento di una somma. In cassazione l'appaltatore articolava tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla formazione del contratto e sulla garanzia per vizi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto riconosciuti i vizi; 2) omessa pronuncia sulla domanda di manleva/garanzia proposta nei confronti del direttore dei lavori; 3) errata declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, che sarebbe stata invece ritualmente riproposta in precisazione delle conclusioni. Nelle more, l'appaltatore e il committente transigevano e l'appaltatore rinunciava al ricorso nei confronti di quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra l'appaltatore ricorrente e il committente resistente, in ragione della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la transazione. Quanto al chiamato in garanzia rimasto intimato, ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda proposta nei suoi confronti. Poiché tale motivo è risultato assorbente, il primo e il terzo motivo non sono stati esaminati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma che disciplina la valutazione delle prove e dei fatti non contestati; la censura era formulata come violazione del suo corretto governo da parte del giudice di merito
richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato nel primo motivo, in connessione alla disciplina contrattuale evocata dalla parte ricorrente
richiamato nel primo motivo quale norma sulla garanzia per vizi nell'appalto
richiamato nel primo motivo quale norma sui rimedi del committente per i vizi dell'opera
richiamato come parametro dei vizi di ricorso, in particolare n. 4 per omessa pronuncia e n. 5 per omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di garanzia riproposta
richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato nel terzo motivo in tema di prova testimoniale e relativi presupposti
non richiamato nel testo, non pertinente
evocato per il vizio di omessa pronuncia
evocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Quando una domanda di garanzia o manleva sia stata ritualmente proposta in primo grado, poi assorbita dal rigetto della domanda principale e quindi espressamente riproposta in appello, il giudice di secondo grado che accolga anche solo in parte la domanda principale deve pronunciarsi sulla domanda accessoria; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- La riproposizione della domanda assorbita è necessaria per conservarne la trattazione nel grado successivo; se tale riproposizione vi è stata, il giudice non può considerarla implicitamente rinunciata senza una base processuale univoca.
- La rinuncia al ricorso e la transazione intervenute tra due sole parti determinano l'estinzione parziale del giudizio di legittimità limitatamente a quel rapporto, senza incidere sulla posizione delle altre parti rimaste nel processo.
- L'accoglimento di un motivo che investe la mancata decisione su una domanda autonomamente dedotta e ancora rilevante rende assorbite le ulteriori censure che presuppongono la precedente decisione della controversia di merito.
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