Cassazione Civile, Ordinanza n. 27233/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all'anno 2008, emesso dall'amministrazione finanziaria nei confronti di un bookmaker estero privo di concessione, quale coobbligato solidale rispetto a una ricevitoria/centro di trasmissione dati operante in Italia. Secondo l'Ufficio, il centro di raccolta non si sarebbe limitato a trasmettere i dati al bookmaker, ma avrebbe svolto attività di raccolta delle scommesse e pagamento delle vincite, integrando così il presupposto impositivo. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la pretesa, proponendo otto motivi: dedotta violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale; dedotta rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; contestazione della modifica dei presupposti dell'avviso; contestazione del presupposto territoriale del tributo; censura per mancata notificazione del PVC e per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; censura per difetto di motivazione dell'avviso; invocazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori; censura della disciplina tributaria alla luce dei principi costituzionali. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulle questioni tributarie e sul contraddittorio/PVC, ma ha accolto il motivo relativo all'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, limitatamente alla sanzione per l'annualità 2008.
La decisione
La Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la sentenza C-788/18 che già aveva ritenuto compatibile con l'art. 56 TFUE l'assoggettamento all'imposta unica dei centri di trasmissione dati e, in solido, degli operatori esteri loro mandanti. Ha poi confermato, nel merito, che il quadro normativo e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità consentono di ritenere assoggettati all'imposta sia il bookmaker sia il centro operante in Italia, evidenziando che il fatto imponibile è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia. Ha inoltre respinto le censure relative alla mancata redazione/notifica del PVC, al contraddittorio endoprocedimentale e alla motivazione dell'avviso, ritenendo l'atto idoneamente motivato e non indispensabile il PVC ai fini della validità dell'accertamento. È stato invece accolto il settimo motivo: per l'anno 2008 sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante intermediari privi di concessione, con conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e quindi esclusione delle sanzioni. L'esito complessivo è stato quindi di accoglimento parziale, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alle sanzioni e rinvio al giudice di merito per il relativo riesame.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non osta alla libertà di prestazione dei servizi, perché non introduce una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri nel settore considerato.
art. 267 TFUE
Non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo già stata definita la questione rilevante dalla sentenza C-788/18.
È norma che individua il presupposto e i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse, letta alla luce dell'interpretazione autentica successiva e della giurisprudenza costituzionale e unionale.
art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010
È disposizione di interpretazione autentica che chiarisce l'assoggettamento all'imposta anche delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e dei soggetti che gestiscono le scommesse pur senza concessione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La censura che lamentava la modifica, da parte del giudice, dei presupposti dell'avviso è stata respinta.
art. 24 l. n. 4 del 1929
La mancata redazione del processo verbale di constatazione non impedisce l'emissione dell'avviso di accertamento, che si fonda sull'autonoma valutazione dell'amministrazione finanziaria.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale rileva nelle ipotesi previste dalla norma; nel caso concreto non risultava un accesso/verifica nei confronti della società ricorrente né una specifica prova di resistenza.
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando riproduce o richiama integralmente i contenuti essenziali dell'atto presupposto e consente al contribuente di difendersi.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Per l'anno 2008 ricorreva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, con conseguente esclusione delle sanzioni.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alle sanzioni, in collegamento con l'esimente per incertezza normativa.
art. 136 Cost.
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina previgente.
art. 30, comma 1, l. n. 87 del 1953
Richiamato quale norma sugli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.
art. 53 Cost.
È evocato nel ragionamento sulla capacità contributiva e sulla possibilità di traslazione del tributo nei rapporti tra bookmaker e ricevitoria.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo che denuncia irragionevolezza della disciplina e nel confronto con il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è individuato nell'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non nella sola conclusione formale del contratto di scommessa.
- La disciplina che assoggetta a imposta anche i soggetti che gestiscono scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione non viola, di per sé, il diritto dell'Unione né introduce una discriminazione incompatibile con la libertà di prestazione dei servizi.
- Il processo verbale di constatazione non è condizione di validità dell'avviso di accertamento: l'ufficio può emettere l'atto sulla base della propria autonoma valutazione, purché l'avviso sia sufficientemente motivato.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo nei casi previsti dall'ordinamento; fuori da tali ipotesi, la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Ai fini delle sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa va apprezzata in modo oggettivo, verificando se la disposizione fosse suscettibile di interpretazioni plurime nonostante un corretto percorso ermeneutico.
- Quando, per il periodo d'imposta considerato, esisteva un reale dubbio interpretativo sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari, l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 esclude l'applicazione delle sanzioni.
- L'interpretazione autentica sopravvenuta può chiarire una disciplina incerta anche con effetti sui rapporti pendenti, ma la rilevanza delle sanzioni va comunque valutata tenendo conto dell'incertezza normativa esistente nel periodo oggetto di accertamento.
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