Sentenza del 27/03/2015 n. 6213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella relativa all'IRPEF dovuta sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, sostenendo che l'Amministrazione non potesse procedere alla riscossione perché aveva aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 e, per l'avviso di accertamento, alla definizione prevista dall'art. 15 della stessa legge. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso ritenendo che il silenzio dell'Ufficio avesse creato un legittimo affidamento e che il contribuente potesse assoggettare la plusvalenza a tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che i redditi soggetti a tassazione separata, come la plusvalenza in questione, sono esclusi dal condono tombale e che non sussistevano i presupposti per invocare buona fede o affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, salvo il sesto e il settimo motivo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002 non è applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata e che l'omessa dichiarazione integrale della plusvalenza non equivale a un'opzione per la tassazione ordinaria. Il silenzio dell'Amministrazione non ha creato un affidamento tutelabile, poiché mancavano i presupposti legali delle definizioni. È stata inoltre confermata la legittimità della motivazione sulle sanzioni, ma è stata accolta la censura relativa alla loro disapplicazione: l'incertezza normativa deve essere obiettiva e riconoscibile anche dal giudice, non una mera difficoltà interpretativa del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia 4.500 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata ..., ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate
La norma esclude in modo generale i redditi soggetti a tassazione separata dal condono tombale; pertanto l'adesione al condono non impedisce all'Amministrazione di accertare tali redditi.
La definizione della lite pendente è applicabile solo quando ricorrono le relative condizioni di legge; il mancato diniego espresso dell'Ufficio non può supplire all'assenza dei presupposti.
D.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b), e art. 81, comma 1, lett. b), vecchio T.U.I.R.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili rientrano nella categoria dei redditi soggetti a tassazione separata, in assenza di una valida opzione per la tassazione ordinaria.
D.P.R. n. 917/1986, art. 17, comma 1, lett. g-bis, nuovo T.U.I.R.
La disposizione conferma l'inquadramento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili tra i redditi assoggettabili a tassazione separata.
Principi di buona fede e affidamento del contribuente
L'affidamento è tutelabile solo in presenza di un comportamento apparente, legittimo e coerente dell'Amministrazione, della buona fede del contribuente e di circostanze specifiche idonee a giustificare l'aspettativa. Il semplice silenzio dell'Ufficio su un'istanza priva dei presupposti non è sufficiente.
Principio sull'incertezza normativa obiettiva in materia sanzionatoria
L'esenzione dalle sanzioni richiede una reale e obiettiva difficoltà interpretativa derivante dal coordinamento di norme equivoche o plurime, valutabile dal giudice; non basta la difficoltà soggettiva del contribuente o degli operatori.
Massime di principio
- Un condono fiscale produce effetti preclusivi solo per i tributi e le categorie reddituali espressamente comprese dalla legge; le esclusioni previste dalla norma devono essere applicate anche se l'Ufficio non ha contestato tempestivamente l'istanza.
- L'omessa indicazione di un reddito non costituisce, di per sé, una scelta per un diverso regime di tassazione. L'opzione per la tassazione ordinaria deve risultare da una condotta dichiarativa o da un atto conforme ai requisiti di legge.
- Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria non equivale generalmente ad accettazione dell'istanza né crea un affidamento legittimo quando mancano i presupposti normativi per ottenere il beneficio.
- La buona fede e l'affidamento possono proteggere il contribuente solo se il comportamento dell'Amministrazione è oggettivamente idoneo a far ritenere legittima una determinata condotta e il contribuente ha agito correttamente.
- L'incertezza normativa può escludere le sanzioni soltanto quando sia obiettiva, qualificata e riconoscibile anche dal giudice; la mera complessità della materia o l'errata interpretazione del contribuente non sono sufficienti.
- Quando l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, la cartella non può normalmente essere contestata per rimettere in discussione il merito dell'accertamento; può però essere impugnata per vizi propri o per fatti sopravvenuti idonei a incidere sulla riscossione, come una valida definizione fiscale.
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