Cassazione Penale, Sentenza n. 20837/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5/05/2022, articolato in tre motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata motivazione rispetto alle conclusioni scritte del Procuratore generale; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 434 cod. pen. (mancata prova dello sversamento di liquido infiammabile, della presenza di gas nella bombola, dell'idoneità della condotta a cagionare un pericolo concreto di crollo e del dolo intenzionale), con richiesta di riconsiderare la valutazione delle prove; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante argomentazioni difensive sulla minore gravità e natura dimostrativa dell'azione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale era tempestiva e non ha compromesso il contraddittorio; le doglianze sulla valutazione probatoria riproponevano in realtà una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mentre la sentenza di appello aveva compiuto una valutazione coerente e motivata (riconoscendo la natura di reato di pericolo concreto ai sensi dell'art. 434); il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in ragione della gravità e dell'intensità del dolo. Di conseguenza il provvedimento impugnato resta confermato (la Corte d'appello aveva rideterminato la pena a 1 anno di reclusione). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il reato è qualificato come delitto a consumazione anticipata: è sufficiente il pericolo concreto del disastro per integrare la fattispecie; l'evento materiale è circostanza aggravante. L'elemento soggettivo è dolo intenzionale rispetto al disastro e dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha ritenuto che la gravità della condotta e l'intensità del dolo escludessero il riconoscimento delle attenuanti generiche, motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione.
Rinvio alla disciplina delle conclusioni dell'accusa e dei relativi adempimenti nel processo; la Corte ha ritenuto che la comunicazione delle conclusioni sia stata tempestiva e che la genericità delle conclusioni del Procuratore generale non abbia leso il diritto di difesa.
Norma collegata alla formulazione delle conclusioni scritte: la Corte ha ritenuto che la mancata articolazione ulteriore delle conclusioni non configuri automaticamente una nullità né un pregiudizio per la difesa se la comunicazione è avvenuta nei termini e il difensore ha potuto replicare.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di nullità e motivazione; la Cassazione ha considerato le censure come riformulazione di questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
art. 546 comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine ai limiti dell'appello e alla valutazione delle prove: la Corte ha affermato che la rivalutazione del materiale probatorio non spetta alla Cassazione se la motivazione di merito è coerente.
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione, vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o come tentativo di rimettere in discussione il merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti formali della motivazione in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti ma la Cassazione ha comunque reputato le doglianze non idonee a superare l'inammissibilità perché rivolte a questioni di merito.
Norma che dispone l'onere delle spese e l'eventuale versamento alla cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di Euro 3.000,00.
art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Disposizione che ha consentito la presentazione di una requisitoria scritta del Pubblico ministero in cassazione; la Corte ha preso in considerazione tale atto e ne ha giudicato la genericità non pregiudizievole se comunicata tempestivamente.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale richiamato dalla Corte d'appello in tema di funzione rieducativa della pena: usato dalla Corte territoriale per motivare la congruità della pena rideterminata a un anno.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui la parte che propone il ricorso non deve aver agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per imputare colpa al ricorrente e ha applicato comunque le sanzioni ex art. 616.
Massime di principio
- In reati di pericolo collettivo (art. 434 c.p.) la consumazione avviene anche con il mero pericolo concreto; non è necessario l'evento distruttivo per la condanna.
- La Cassazione non può riesaminare il merito e le valutazioni probatorie compiute in modo coerente e motivato dalla Corte territoriale; i motivi che sostanzialmente chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La genericità delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente un vizio se la comunicazione è avvenuta nei termini e il difensore ha potuto replicare tempestivamente; il pregiudizio per la difesa va dimostrato in concreto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica e comparativa: la gravità della condotta e l'intensità del dolo possono giustificare il diniego, purché adeguatamente argomentato.
- Le contestazioni su fatti materiali (es. natura del liquido, presenza di gas, idoneità degli elementi a provocare esplosione) richiedono accertamenti tecnici e possono essere valutate in merito; in Cassazione non è ammesso semplicemente richiedere ulteriori accertamenti sostituendosi al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende; la Corte può valutare l'assenza di colpa ex Corte Costituzionale 186/2000 ma comunque applicare le sanzioni procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20666/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20672/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2023 del 16/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →