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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15946/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società operante come spedizioniere doganale, in rappresentanza indiretta di un importatore, un avviso di accertamento per IVA all'importazione relativa all'anno 2015, contestando l'omesso versamento dell'imposta in relazione a operazioni doganali effettuate sulla base di una dichiarazione di intento ritenuta erronea o mendace. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento della pretesa, poiché la CTR aveva escluso che l'IVA all'importazione rientrasse nell'obbligazione doganale e, quindi, aveva negato la responsabilità solidale dello spedizioniere indiretto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 70 DPR 633/1972, dell'art. 34 DPR 43/1973 e dell'art. 201, comma 3, del Reg. CEE 2913/1992, per avere la CTR escluso la responsabilità della spedizioniere assumendo che l'IVA all'importazione non sia obbligazione doganale; 2) violazione dell'art. 8, comma 3, L. 213/2000, dell'art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, DPR 633/1972 e dell'art. 201, comma 3, del Reg. CEE 2913/1992, per avere la CTR negato la responsabilità del rappresentante indiretto per le conseguenze della dichiarazione di intento presentata in dogana; 3) violazione dell'art. 220 del Reg. CEE 2913/1992, per avere la CTR escluso l'obbligo dello spedizioniere di controllare la dichiarazione di intento ai fini del corretto assolvimento dell'IVA all'importazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un recente precedente secondo cui l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dal codice doganale dell'Unione, applicabile alle importazioni del 2015, e pertanto del suo mancato pagamento risponde soltanto l'importatore, non anche il rappresentante indiretto, salvo specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale. In conseguenza di tale principio, la Corte ha reputato corretta la decisione della CTR che aveva escluso la responsabilità solidale della società di spedizioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, per il mutamento di orientamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non era dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso

  • art. 70 del D.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità della responsabilità dello spedizioniere

  • art. 34 del D.P.R. 43/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'obbligazione doganale

  • art. 201, comma 3, del Reg. CEE n. 2913/1992

    richiamato per fondare una responsabilità del rappresentante indiretto in relazione all'obbligazione doganale

  • art. 8, comma 3, L. 213/2000

    invocato per attribuire conseguenze alla dichiarazione di intento presentata in dogana

  • art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, D.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente sul regime delle operazioni non imponibili e delle dichiarazioni di intento

  • art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992

    invocato per sostenere un obbligo di controllo della dichiarazione di intento in capo allo spedizioniere

  • art. 5 del Regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952

    la Corte lo richiama per affermare che, per le importazioni del 2015, l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale da esso definita

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione, nel regime applicabile alle operazioni doganali del 2015, non integra l'obbligazione doganale in senso tecnico ai fini del codice doganale dell'Unione.
  • In mancanza di una disposizione nazionale espressa e inequivoca, il mancato pagamento dell'IVA all'importazione non può essere imputato anche al rappresentante indiretto o spedizioniere doganale, ma solo all'importatore.
  • La responsabilità dello spedizioniere non può essere affermata automaticamente per il solo fatto di avere presentato in dogana una dichiarazione di intento poi rivelatasi errata o mendace, se difetta una base normativa specifica che ne preveda la solidarietà.
  • Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e più recente, i motivi di ricorso contrari a tale orientamento risultano infondati e gli ulteriori motivi connessi possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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