Cassazione Penale, Sentenza n. 45307/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che negava la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dall'8/3/2018 al 16/1/2020 per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/1990. Il ricorrente, assolto con formula piena ex art. 530, comma 1 c.p.p., deduceva vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della colpa grave da parte sua, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente riletto il compendio indiziario (in particolare conversazioni intercettate in carcere) in senso accusatorio, nonostante il Tribunale avesse ritenuto quelle stesse intercettazioni prive di rilevanza probatoria. Il ricorrente inoltre lamentava che si trattava di una ipotesi di "ingiustizia formale", perché il provvedimento cautelare sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice valuta autonomamente se la condotta del detenuto abbia con dolo o colpa grave concorso a creare l'apparenza di responsabilità penale che giustificava la misura. La Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione, da parte della Corte d'Appello, delle intercettazioni in carcere e di altre condotte del ricorrente (pregressa condanna per 1 kg di cocaina, frequenti rapporti con lo zio Cascalisci ritenuto promotore del sodalizio, ammissione di aver chiesto aiuto per riscossione crediti connessi allo spaccio, frasi in carcere che riferivano minacce e la volontà di far sparire il cellulare, comportamenti diretti alla sottrazione di prove come ingoiare bigliettini, uso di linguaggio cifrato) come elementi che potevano creare l'apparenza della sua partecipazione all'associazione criminale. Ha inoltre escluso l'esistenza di una "ingiustizia formale", osservando che essa richiede l'accertamento irrevocabile di violazioni degli artt. 273 e 280 c.p.p. e non può essere desunta dalla sola assoluzione; nel caso concreto non risultava che il titolo cautelare fosse stato annullato o la sua illegittimità accertata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese in favore del Ministero resist ente.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di cui era accusato il ricorrente (traffico/possesso di sostanze stupefacenti).
Codice di procedura penale, art. 530, comma 1
Prevede l'assoluzione con formula piena "per non aver commesso il fatto"; qui l'imputato era stato assolto secondo tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; su tale base il ricorrente ha dedotto il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 314, comma 2
Regola l'ipotesi di 'ingiustizia formale' collegata a pronuncia irrevocabile che accerti la illegittimità del titolo cautelare; la Corte ha chiarito che questa fattispecie ricorre solo in casi residuali e richiede accertamento specifico delle violazioni degli artt. 273 e 280 c.p.p.
Codice di procedura penale, artt. 273 e 280
Prevedono i presupposti e le modalità di emissione dei provvedimenti cautelari; la violazione di tali norme, accertata in modo irrevocabile, è condizione per configurare l'ingiustizia formale.
Massime di principio
- L'assoluzione dell'imputato non conduce automaticamente all'obbligo di riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta del detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare l'apparenza di responsabilità.
- Il giudice che decide sulla riparazione può rivedere e reinterpretare le risultanze probatorie (compresi i colloqui intercettati) in chiave funzionale alla valutazione della sussistenza di colpa grave o concorso causale con il provvedimento cautelare.
- Frequentazioni ambigue o rapporti con soggetti pregiudicati possono costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, purché il giudice fornisca motivazione adeguata sulla loro idoneità a costituire indizi di complicità in relazione al provvedimento restrittivo.
- L'ipotesi di 'ingiustizia formale' richiede l'accertamento, preferibilmente irrevocabile, di specifiche violazioni procedurali (artt. 273 e 280 c.p.p.); una sentenza di assoluzione di per sé non è sufficiente a fondare automaticamente tale qualificazione.
- La valutazione delle prove sul punto della riparazione è operazione di merito: in Cassazione ciò è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazioni di legge, non per il semplice dissenso sull'apprezzamento probatorio.
- Per chi si trovi in situazione analoga, è fondamentale documentare l'assenza di comportamenti che possano essere ragionevolmente interpretati come idonei a creare l'apparenza di partecipazione a reati; viceversa il giudice potrebbe ritenere sussistente colpa grave anche se in seguito il soggetto venisse assolto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →