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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09012/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsi ideologici in atto pubblico (per attestazioni sugli esiti dei tamponi e sull'avvenuta inoculazione di vaccini) e per somministrazione pericolosa di medicinali ex art. 445 c.p. I motivi principali erano: 1) violazione di legge per avere attribuito all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale (si sosteneva che fosse solo esercente un servizio di pubblica necessità); 2) vizio di diritto nella qualificazione e applicazione dell'art. 445 c.p. alla condotta consistente nell'utilizzo della stessa siringa sostituendo solo l'ago (si deduceva che non ricorresse la fattispecie prevista, che punisce la somministrazione di medicinali di specie, qualità o quantita diversa da quella prescritta); 3) omessa motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha in parte accolto il ricorso. Ha rigettato la censura sulla qualifica soggettiva: ha confermato che, alla luce della normativa emergenziale e del criterio oggettivo-funzionale della giurisprudenza, il farmacista che esegue tamponi e somministra vaccini e inserisce gli esiti nella piattaforma nazionale va qualificato come pubblico ufficiale per la funzione certificativa svolta. Ha invece accolto il motivo relativo all'art. 445 c.p.: la condotta consistente nel non sostituire la siringa ma solo l'ago non rientra nella fattispecie tipizzata (che richiede una diversita di specie, qualita o quantita del medicinale) e pertanto ha annullato senza rinvio la condanna per il capo c) (art. 445). Ha anche accolto il terzo motivo: la Corte distrettuale non ha motivato sulla richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; perciò ha annullato con rinvio la parte della decisione relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per rideterminare la pena in relazione alle condanne rimanenti e per decidere sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • art. 357 cod. pen.

    Interpretato secondo il criterio oggettivo-funzionale: la qualifica di pubblico ufficiale si riconosce se l'attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, consente di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; applicata ai farmacisti che attestano esiti e vaccinazioni inserendoli nella piattaforma nazionale.

  • art. 358 cod. pen.

    Distinzione tra incaricato di pubblico servizio e pubblico ufficiale: il pubblico servizio è attività pubblica priva dei poteri autoritativi/certificativi tipici della pubblica funzione; criterio utilizzato per delimitare la posizione del sanitario esterno.

  • art. 445 cod. pen.

    La norma punisce chi, esercitando il commercio di medicinali, li somministri in 'specie, qualità o quantità' non corrispondente. La Corte ha ritenuto che la modalità di somministrazione (uso della stessa siringa sostituendo solo l'ago) non integri la fattispecie, perché non altera specie, qualità o quantità del farmaco.

  • legge 30 dicembre 2020, n. 178, artt. 1, commi 418-420 e 471

    comma 418: i tamponi antigenici rapidi possono essere eseguiti anche presso le farmacie; comma 471: sperimentale autorizzazione alla somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti con obbligo di trasmissione dei dati alla regione e al Sistema TS

    Tali disposizioni costituiscono la base normativa che ha autorizzato l'attività dei farmacisti (tamponi e somministrazione vaccinale) e l'obbligo di registrazione telematica degli esiti, conferendo valenza pubblicistica alle attestazioni.

  • D.P.C.M. 17 giugno 2021, art. 7

    prevede che la piattaforma nazionale DGC sia alimentata anche dalle farmacie convenzionate

    Stabilisce il ruolo operativo delle farmacie nell'alimentare i sistemi informativi pubblici dai quali deriva efficacia certificativa degli esiti.

  • d.l. 23 luglio 2021, n. 105, art. 5

    dispone il protocollo d'intesa per l'esecuzione di test antigenici rapidi e disciplina la partecipazione delle farmacie

    Norma emergenziale che dispone la stipula di protocolli che inseriscono le farmacie nel sistema pubblico di test e registrazione, contribuendo all'attribuzione di funzioni pubbliche.

  • Protocollo d'intesa 5 agosto 2021

    Atto attuativo che regolamenta modalità operative, condizioni e obblighi (incluso il prontuario per l'interazione col Sistema TS) per l'esecuzione di test e la registrazione da parte delle farmacie; elemento fattuale rilevante per riconoscere la funzione certificativa.

  • d.l. 22 aprile 2021, n. 52, art. 9 (commi relativi alle certificazioni verdi) e successive disposizioni

    disciplina la validità, ai fini delle certificazioni verdi COVID-19, dei documenti rilasciati anche dalle farmacie

    Attribuisce efficacia probatoria alle attestazioni delle farmacie ai fini delle certificazioni digitali, rafforzando la valenza pubblicistica degli atti di certificazione compiuti dai farmacisti.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. Delogu n. 7958/1992; Sez. U. Citaristi n. 10086/1998; Sez.5 Duca n. 10398/2025; Sez.6 Raguso n. 28952/2020)

    Fornisce il paradigma interpretativo degli artt. 357-358 c.p.: applicazione del criterio oggettivo-funzionale per individuare la qualifica soggettiva e riconoscimento che attività disciplinate da norme pubbliche possono conferire poteri certificativi anche a soggetti esterni.

Massime di principio

  • Quando norme pubbliche ed atti amministrativi attribuiscono a un soggetto (anche privato) l'obbligo di registrare o attestare dati in sistemi pubblici, tale attività può assumere valenza certificativa e rendere il soggetto pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., secondo il criterio oggettivo-funzionale.
  • La fattispecie dell'art. 445 c.p. va interpretata restrittivamente: punisce la somministrazione di medicinali di specie, qualità o quantità diversa da quella prescritta o pattuita; errori nella tecnica di somministrazione (pur rilevanti e sanzionabili sotto altri profili) non rientrano automaticamente in tale norma.
  • Se la condotta di somministrazione errata provoca danni alla persona, il corretto inquadramento sarà nei reati contro la persona (lesioni colpose o omicidio colposo), non necessariamente nel reato previsto dall'art. 445 c.p.
  • I provvedimenti che invocano conoscenze tecniche rilevanti (es. pericoli sanitari connessi a pratiche di somministrazione) devono fondarsi su prova peritale e non su scienza propria del giudice; la mancata consulenza tecnica può essere censurata in sede di legittimità.
  • La mancata motivazione su istanze rilevanti (es. richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità) comporta l'annullamento e il rinvio della decisione sul trattamento sanzionatorio; i giudici devono affrontare espressamente tali richieste.
  • Nelle situazione emergenziali occorre verificare la normativa ratione temporis e gli atti attuativi (protocolli, DPCM, accordi) per stabilire se e in che misura responsabilità e qualifiche soggettive sono state attribuite a soggetti esterni al servizio sanitario pubblico.
  • In casi analoghi, le difese dovrebbero contestare sia la base normativa che la specifica natura certificativa dell'atto e, se rilevanti profili tecnici sono in gioco, chiedere consulenze tecniche per confutare l'assunto di pericolosità o di alterazione del farmaco.

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