Cassazione Penale, Ordinanza n. 24315/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di appello, che aveva confermato la responsabilità per furto in abitazione e assorbito la violazione di domicilio, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo avere ritenuto assorbito il delitto di violazione di domicilio nel più grave furto in abitazione, aveva riformato solo parzialmente la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio. L’unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e apodittica, perché non si confrontava con una motivazione di merito ritenuta completa, approfondita e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.
Norme richiamate
richiamato implicitamente per il furto in abitazione aggravato; la Corte non entra nel merito della configurazione delle aggravanti perché il motivo è dichiarato generico
richiamato implicitamente per il capo di violazione di domicilio, poi ritenuto assorbito nel furto in abitazione
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo generico la violazione di legge senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza indicare specifiche criticità della motivazione.
- La censura sulle aggravanti deve essere puntuale e autosufficiente: non basta una contestazione apodittica, occorrendo misurarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- Quando il giudice di appello ritenga un reato assorbito in un altro più grave e ridetermini solo la pena, il ricorso che non investa seriamente tale passaggio argomentativo non può essere accolto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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