Cassazione Penale, Ordinanza n. 36636/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte d'appello di Salerno, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge quanto alla sussistenza del reato e alla configurabilità del dolo; con il secondo ha contestato il diniego della pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e riproponeva in modo generico le doglianze d'appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico: la Corte d'appello non aveva escluso la pena sostitutiva soltanto per ragioni formali, ma anche perché ritenuta inadeguata rispetto alle finalità di prevenzione speciale, profilo al quale il ricorso non aveva replicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi sono stati giudicati generici: il primo, inoltre, sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio; il secondo non censurava la motivazione sostanziale sull'inadeguatezza della pena sostitutiva ai fini specialpreventivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Antonio Amato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale la condanna dell'imputato è stata confermata; la Corte non svolge ulteriori valutazioni sulla sua configurabilità.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni per escluderne la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata ai giudici di merito.
- È generico il motivo che si limita a reiterare le doglianze d'appello e a manifestare dissenso dalle ragioni della decisione impugnata, senza confrontarsi criticamente con esse.
- La censura contro il diniego di una pena sostitutiva è generica se non si confronta con la motivazione secondo cui la misura è inadeguata alle finalità di prevenzione speciale, anche quando la decisione impugnata abbia addotto altresì ragioni formali.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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