Cassazione Civile, Ordinanza n. 30343/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta di donazione, oltre ai correlati tributi indiretti, in relazione all'atto di costituzione di un trust immobiliare denominato "Monza", registrato nel 2012 e qualificato dal ricorrente come trust autodichiarato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Erario riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi; il sesto, esaminato per primo perché assorbente, denunciava violazione di legge per avere la CTR ritenuto applicabile l'imposta sulle donazioni alla mera costituzione del vincolo di destinazione nel trust autodichiarato, richiamando la disciplina costituzionale e tributaria invocata nel ricorso e la normativa sulla Convenzione dell'Aja. Gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo che la costituzione del vincolo di destinazione nel trust non integri di per sé un autonomo presupposto impositivo ai fini dell'imposta di donazione, se non vi sia un effettivo trasferimento di ricchezza stabile e non meramente strumentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione di legge contenuta nella sentenza impugnata.
art. 23 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla debenza dell'imposta solo nei limiti di una valida base legale del prelievo.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo e sufficiente presupposto d'imposta; occorre un effettivo trasferimento di ricchezza.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
artt. 2 e 11 L. 16 ottobre 1989, n. 364
richiamati in relazione alla Convenzione dell'Aja sul trust, ma la Corte valorizza il principio secondo cui l'atto istitutivo e di dotazione sono fiscalmente neutri.
art. 53 Cost.
l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce solo un effettivo indice di ricchezza.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la mera costituzione di un vincolo di destinazione non integra di per sé il presupposto impositivo: è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza.
- Nel trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali quando svolgono soltanto funzione segregativa e non determinano un arricchimento definitivo del beneficiario.
- L'imposizione proporzionale può operare solo quando si realizzi un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; in mancanza, l'atto è soggetto alla sola imposta fissa.
- Se la questione è decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- La debenza dell'imposta di donazione va correlata alla presenza di un concreto indice di ricchezza, coerente con il principio di capacità contributiva.
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