Cassazione Penale, Sentenza n. 14353/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per furto di energia elettrica (manomissione del contatore e linea abusiva) e invasione di edificio, dopo aver occupato abusivamente l'abitazione di Cristiano Baronciani (immobile al momento disabitato). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela (sostenendo che il danno fosse solo a carico dell'ente erogatore); 2) la legittimazione a querelare di Cristiano Baronciani; 3) il riconoscimento dello stato di necessità; 4) la non applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto); 5) la non concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 6) vizi di motivazione nella dosimetria della pena; 7) illegittima maggiorazione della pena per il reato di invasione di edificio applicata sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna. Motivazioni principali: 1) i motivi che richiedevano accertamenti di fatto circa chi fosse la persona offesa del furto (ente erogatore o Baronciani) sono inammissibili perché non proposti in appello (art. 610 c.p.p.); 2) la querela di Cristiano Baronciani è valida: aveva conservato la residenza e la custodia dell'immobile e quindi qualità di persona offesa/possessore di fatto; 3) lo stato di necessità non è provato e, comunque, sarebbe stato causato dallo stesso imputato (liti familiari che lo portarono fuori casa), perciò non sussiste la giustificazione ex art. 54 c.p.; 4) né l'art. 131‑bis né l'attenuante ex art. 62 n.4 possono trovare applicazione perché i danni (finestra rotta, sostituzione serratura/blocchetto, consumi di acqua e luce, sistemazione dell'alloggio) non sono di particolare tenuità; 5) la dosimetria della pena e la maggiore applicazione per l'art. 633 c.p. non risultano illegali e le censure su questi punti sono inammissibili o infondate; infine il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen. (invasione di edificio)
La condotta di occupazione dell'immobile è stata rilevata come invasione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e l'eventuale aumento di pena non è risultato illegale nella fattispecie, anche se la doglianza relativa alla modalità di aumento non era stata sollevata in appello.
furto di energia elettrica (delitto comune)
Occorre verificare chi sia la persona offesa (ente erogatore o possessore dell'immobile) con accertamenti di fatto; tali questioni non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se non erano oggetto di specifico motivo in appello (art. 610 c.p.p.).
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
Lo stato di necessità non opera quando il pericolo è volontariamente causato dall'agente o altrimenti evitabile; qui il giudice ha ritenuto che le condizioni lamentate fossero in gran parte conseguenza delle scelte e dei comportamenti dell'imputato.
art. 131‑bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Non applicabile se il danno patrimoniale o i danni concreti subiti dalla persona offesa non sono di scarsa entità; la Corte ha valutato come rilevanti i costi di riparazione e i consumi sostenuti.
art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)
Non ritenuta applicabile in presenza di danni non di lieve entità e di modalità di condotta non compatibili con l'attenuante invocata.
art. 610 cod. proc. pen. (inammissibilità per motivi non sollevati in appello)
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che richiedevano accertamenti di fatto non dedotti in sede di appello.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (error in procedendo)
Consente alla Corte di Cassazione di esaminare anche aspetti di fatto quando si deduce un errore di procedura; la Corte ha esercitato tale potere per verificare la querela e la legittimazione del querelante.
Sez. U., giurisprudenza richiamata (es. Sciuscio e altri precedenti)
Richiamati principi secondo i quali la persona offesa può coincidere anche con il possessore di fatto (custodia/relazione di fatto), che legittima la querela anche in assenza di titolo giuridico.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela può spettare al possessore di fatto dell'immobile anche se privo di un titolo giuridico formale; la relazione di fatto (residenza, custodia) è rilevante.
- Le questioni che richiedono accertamenti di fatto sulle dinamiche del reato (es. chi è la persona offesa nel furto di energia) devono essere adeguatamente sollevate e sviluppate in appello; se non lo sono, risultano inammissibili in Cassazione (art. 610 c.p.p.).
- Lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. è escluso se il pericolo è stato, anche in parte, volontariamente causato dall'agente o poteva essere altrimenti evitato.
- L'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) e delle attenuanti di lieve entità richiede valutazione concreta dei danni; riparazioni materiali e consumi addebitati alla persona offesa possono escluderne l'operatività.
- Le censure sulla dosimetria della pena o su specifiche modalità applicative devono essere dedotte con precisione nelle fasi di merito (in particolare in appello) per evitare la loro inammissibilità in Cassazione.
- Per reati che possono ledere sia il singolo che un ente erogatore (es. furto di energia), è essenziale determinare il punto di sottrazione (a monte o a valle del contatore) con accertamenti tecnici e di fatto per definire la persona offesa.
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