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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14353/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per furto di energia elettrica (manomissione del contatore e linea abusiva) e invasione di edificio, dopo aver occupato abusivamente l'abitazione di Cristiano Baronciani (immobile al momento disabitato). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela (sostenendo che il danno fosse solo a carico dell'ente erogatore); 2) la legittimazione a querelare di Cristiano Baronciani; 3) il riconoscimento dello stato di necessità; 4) la non applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto); 5) la non concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 6) vizi di motivazione nella dosimetria della pena; 7) illegittima maggiorazione della pena per il reato di invasione di edificio applicata sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna. Motivazioni principali: 1) i motivi che richiedevano accertamenti di fatto circa chi fosse la persona offesa del furto (ente erogatore o Baronciani) sono inammissibili perché non proposti in appello (art. 610 c.p.p.); 2) la querela di Cristiano Baronciani è valida: aveva conservato la residenza e la custodia dell'immobile e quindi qualità di persona offesa/possessore di fatto; 3) lo stato di necessità non è provato e, comunque, sarebbe stato causato dallo stesso imputato (liti familiari che lo portarono fuori casa), perciò non sussiste la giustificazione ex art. 54 c.p.; 4) né l'art. 131‑bis né l'attenuante ex art. 62 n.4 possono trovare applicazione perché i danni (finestra rotta, sostituzione serratura/blocchetto, consumi di acqua e luce, sistemazione dell'alloggio) non sono di particolare tenuità; 5) la dosimetria della pena e la maggiore applicazione per l'art. 633 c.p. non risultano illegali e le censure su questi punti sono inammissibili o infondate; infine il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen. (invasione di edificio)

    La condotta di occupazione dell'immobile è stata rilevata come invasione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e l'eventuale aumento di pena non è risultato illegale nella fattispecie, anche se la doglianza relativa alla modalità di aumento non era stata sollevata in appello.

  • furto di energia elettrica (delitto comune)

    Occorre verificare chi sia la persona offesa (ente erogatore o possessore dell'immobile) con accertamenti di fatto; tali questioni non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se non erano oggetto di specifico motivo in appello (art. 610 c.p.p.).

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    Lo stato di necessità non opera quando il pericolo è volontariamente causato dall'agente o altrimenti evitabile; qui il giudice ha ritenuto che le condizioni lamentate fossero in gran parte conseguenza delle scelte e dei comportamenti dell'imputato.

  • art. 131‑bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Non applicabile se il danno patrimoniale o i danni concreti subiti dalla persona offesa non sono di scarsa entità; la Corte ha valutato come rilevanti i costi di riparazione e i consumi sostenuti.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)

    Non ritenuta applicabile in presenza di danni non di lieve entità e di modalità di condotta non compatibili con l'attenuante invocata.

  • art. 610 cod. proc. pen. (inammissibilità per motivi non sollevati in appello)

    La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che richiedevano accertamenti di fatto non dedotti in sede di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (error in procedendo)

    Consente alla Corte di Cassazione di esaminare anche aspetti di fatto quando si deduce un errore di procedura; la Corte ha esercitato tale potere per verificare la querela e la legittimazione del querelante.

  • Sez. U., giurisprudenza richiamata (es. Sciuscio e altri precedenti)

    Richiamati principi secondo i quali la persona offesa può coincidere anche con il possessore di fatto (custodia/relazione di fatto), che legittima la querela anche in assenza di titolo giuridico.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela può spettare al possessore di fatto dell'immobile anche se privo di un titolo giuridico formale; la relazione di fatto (residenza, custodia) è rilevante.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto sulle dinamiche del reato (es. chi è la persona offesa nel furto di energia) devono essere adeguatamente sollevate e sviluppate in appello; se non lo sono, risultano inammissibili in Cassazione (art. 610 c.p.p.).
  • Lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. è escluso se il pericolo è stato, anche in parte, volontariamente causato dall'agente o poteva essere altrimenti evitato.
  • L'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) e delle attenuanti di lieve entità richiede valutazione concreta dei danni; riparazioni materiali e consumi addebitati alla persona offesa possono escluderne l'operatività.
  • Le censure sulla dosimetria della pena o su specifiche modalità applicative devono essere dedotte con precisione nelle fasi di merito (in particolare in appello) per evitare la loro inammissibilità in Cassazione.
  • Per reati che possono ledere sia il singolo che un ente erogatore (es. furto di energia), è essenziale determinare il punto di sottrazione (a monte o a valle del contatore) con accertamenti tecnici e di fatto per definire la persona offesa.

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