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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28022/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Storino, imputato per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere colloqui con la moglie Teresa Panariti. Il GIP di Lecce ha rigettato la richiesta motivando soltanto con il fatto che entrambi sono coimputati nello stesso procedimento. I difensori hanno impugnato l'ordinanza per violazione di legge sostenendo che il diniego non è stato sorretto da una motivazione specifica e adeguata (esigenze di sicurezza pubblica o inframuraria o, per il detenuto cautelare, esigenze processuali) e che ciò è ancor più incompatibile con il fatto che la moglie era invece stata autorizzata a colloqui telefonici; è stato lamentato il venir meno del diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari e la carenza motivazionale dell'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che i provvedimenti che limitano i colloqui, incidendo su diritti soggettivi dei detenuti, sono sindacabili in sede di cassazione e che le restrizioni sono ammissibili solo per specifiche e motivate esigenze di sicurezza (esterna o intramuraria) o, per i detenuti cautelari, per esigenze processuali. Nel caso di specie la motivazione del GIP è risultata inesistente o meramente apparente: il richiamo al fatto che i due sono coimputati non è stato sviluppato in termini tali da individuare esigenze processuali concrete e, soprattutto, non è giustificato il contrasto con il precedente provvedimento che aveva autorizzato la moglie ai colloqui telefonici. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Lecce, Ufficio del GIP, per nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà di valutazione ma con atto dotato di motivazione effettiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Menzionate come titolo dell'imputazione; la condizione di coimputazione non è di per sé sufficiente a giustificare la limitazione dei colloqui senza motivazione specifica.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Attribuisce la disciplina sui colloqui; i provvedimenti che limitano colloqui incidono su diritti soggettivi e, poiché possono aggravare la misura, sono sindacabili in sede giurisdizionale (ricorso per cassazione).

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 203 (Regolamento penitenziario)

    Conferisce all'autorità procedente un ampio potere di interdizione in caso di colloqui tra imputati detenuti, ma non esime dall'obbligo di fornire motivazione effettiva quando si nega il colloquio.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 111, settimo comma; art. 13, secondo comma; art. 27

    Art. 111(7) giustifica l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti che limitano diritti; art. 13(2) e giurisprudenza collegata richiedono riserva di legge/giurisdizione quando si comprimono diritti; art. 27 richiamato in prospettiva di umanità della restrizione carceraria.

  • Ordinamento penitenziario

    art. 14-ter (richiamato in giurisprudenza)

    Cita la procedura con cui i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui possono essere sindacati in sede giurisdizionale (reclamo al magistrato di sorveglianza con ordinanza impugnabile in Cassazione).

Massime di principio

  • I provvedimenti che limitano i colloqui dei detenuti incidono su diritti soggettivi e sono sindacabili in sede giurisdizionale, fino alla cassazione quando vi sia violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.
  • La compressione del diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari è ammissibile solo se esistono esigenze specifiche e motivate: sicurezza pubblica, esigenze intramurarie oppure, per i detenuti cautelari, concrete esigenze processuali.
  • Una motivazione meramente tautologica (es.: entrambi sono coimputati) non è sufficiente; il giudice deve enunciare, anche sinteticamente, gli elementi che concretamente giustificano il diniego.
  • Se esiste un precedente provvedimento che autorizza il colloquio per l'altra parte (es. la coniuge), l'autorità che nega il colloquio deve spiegare l'eventuale cambiamento di quadro fattuale o processuale che giustifica l'asimmetria.
  • L'autorità giudiziaria ha ampia discrezionalità nel vietare colloqui tra imputati detenuti, ma l'esercizio di tale potere richiede motivazione sufficiente: in assenza di ciò il provvedimento è annullabile e il giudice chiamato a ridecidere dovrà motivare adeguatamente.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe sollecitare l'indicazione di elementi concreti (pericoli per l'istruttoria, rischio di inquinamento delle prove, esigenze di sicurezza intramuraria) o, se necessari, proporre misure alternative (colloqui vigilati, limitazioni temporanee) per ridurre l'impatto sulla relazione familiare del detenuto.

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