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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6982/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del Tribunale di Napoli che aveva annullato in parte un precedente provvedimento del GIP (formale scarcerazione rispetto ad alcuni capi) e aveva confermato la custodia cautelare in carcere per capi relativi a reati associativi e reati connessi. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. contestando la retrodatazione dell'efficacia della seconda ordinanza e sostenendo che i reati fossero anteriori alla prima misura e collegati a fatti già giudicati; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), argomentando che il fatto oggetto del nuovo procedimento sarebbe il medesimo già deciso con sentenza irrevocabile a Santa Maria Capua Vetere.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che l'istituto della "retrodatazione" di cui all'art. 297 c.p.p. non trova applicazione perché il reato associativo contestato nella seconda ordinanza è stato ritenuto perdurante e commesso fino alla data di esecuzione della misura (quindi in data successiva alla prima ordinanza), non risultando desumibile che la partecipazione fosse cessata anteriormente alla prima misura. Inoltre, le due associazioni contestate nei diversi procedimenti non costituiscono lo stesso fatto: sono diversi luoghi, partecipanti e condotte; la doglianza sulla violazione del ne bis in idem è pertanto infondata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)

    L'istituto della retrodatazione opera differentemente secondo quattro fattispecie: a) se le due ordinanze sono nello stesso procedimento e i reati sono connessi qualificatamente, la retrodatazione è automatica; b) in altri casi la retrodatazione richiede che gli elementi a sostegno del secondo provvedimento fossero desumibili al momento della prima ordinanza. Nel caso di reato associativo la verifica si concentra sulla data di partecipazione o cessazione della stessa e sulla desumibilità, dagli atti, di elementi univoci idonei a fondare la responsabilità cautelare.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il principio di ne bis in idem opera solo se il fatto contestato è lo stesso: deve esserci identità del fatto, dei ruoli e degli elementi costitutivi della condotta. Eventuali connessioni o sovrapposizioni temporali non sono sufficienti a determinare coincidenza del fatto se vi sono differenze nei soggetti, luoghi e condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui utilizzato per irrogare euro 3.000 al ricorrente.

  • art. 314, 497-bis, 615-ter cod. pen.

    Norme che individuano alcuni dei reati per i quali il Tribunale aveva disposto misure o ordinato scarcerazioni parziali (reati menzionati nel provvedimento di merito). La sentenza si limita ad indicarle come oggetto delle contestazioni senza reinterpretare i precetti sostanziali.

  • art. 416 e 512-bis cod. pen.

    Reati relativi all'associazione e ad altri delitti per i quali il Tribunale aveva confermato la custodia cautelare; citati nel provvedimento di conferma della misura.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'efficacia di una successiva ordinanza cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) non è automatica in tutte le ipotesi: occorre distinguere se le ordinanze sono nello stesso procedimento o in procedimenti distinti e se esiste una connessione qualificata tra i reati; in molti casi va verificata la desumibilità dagli atti della sussistenza degli elementi già al tempo della prima ordinanza.
  • Quando il reato contestato nella seconda ordinanza è un'associazione con formula "perdurante", la data rilevante è quella di inizio oppure, più frequentemente, di cessazione della partecipazione: se la partecipazione è stata ritenuta perdurante fino a data successiva alla prima misura, la retrodatazione non opera.
  • La prova della desumibilità dagli atti richiede elementi indiziari univoci e direttamente riferibili all'indagato, non la mera conoscibilità storica di circostanze; il giudice deve indicare gli elementi concreti che motivano la persistenza dell'associazione o la continuazione della condotta.
  • Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) richiede identità del fatto; la mera sovrapposizione temporale o una connessione tra due associazioni non implica necessariamente identità del fatto se differiscono partecipanti, ruoli, luoghi o condotte contestate.
  • Le doglianze sulla retrodatazione o sul ne bis in idem devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o astratte rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa, il giudice può irrogare oneri economici (spese processuali e sanzione ex art. 616 c.p.p.); occorre valutare la fondatezza sostanziale prima di proporre il gravame.

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