Cassazione Civile, Ordinanza n. 13546/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2010, relativo a un immobile sito in Bologna, contestando l'omesso versamento dell'imposta e negando l'esenzione per abitazione principale. Il contribuente aveva sostenuto di essere proprietario dell'immobile, di avervi la residenza anagrafica nel periodo d'imposta e di avere diritto all'agevolazione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che, per l'esenzione ICI, fosse necessario non solo che il contribuente vi avesse la residenza, ma anche che l'immobile fosse dimora abituale del contribuente e dei familiari; nel caso concreto, la moglie e parte dei figli risultavano residenti altrove, sicché, secondo il giudice di appello, mancava il requisito familiare e non era provata la disgregazione del nucleo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, invocando l'applicazione anche all'ICI dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 209/2022 in materia IMU e, in subordine, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della norma per illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Dopo aver dato atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nella parte in cui richiedeva che abitazione principale fosse quella in cui dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari, la Corte ha ritenuto non più sostenibile la lettura seguita dalla CTR. Ha quindi affermato che, ai fini dell'esenzione ICI, occorre verificare la dimora abituale del solo contribuente nell'immobile, a prescindere dal fatto che il coniuge e i figli risiedano altrove. Poiché tale accertamento di merito non era stato compiuto secondo il nuovo parametro, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
«per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»
la Corte, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, interpreta la norma nel senso che l'agevolazione ICI spetta all'immobile in cui il contribuente dimora abitualmente, senza che sia necessario che vi dimorino abitualmente anche i familiari
richiamato dalla CTR come parametro della convivenza coniugale e della casa coniugale, ma superato dalla successiva ricostruzione costituzionale e di legittimità
artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina ICI nella parte in cui subordinava l'abitazione principale alla dimora abituale anche dei familiari, per contrasto con i principi di uguaglianza, tutela della famiglia e capacità contributiva
disciplina dell'ICI cui si riferisce l'art. 8, comma 2
l. n. 296/2006, art. 1, comma 173, lett. b)
norma di modifica dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Massime di principio
- Nelle imposte reali sull'immobile, la nozione di abitazione principale va ancorata a elementi oggettivi e alla dimora abituale del contribuente nell'immobile, non allo status familiare o alla convivenza con i familiari.
- Quando una disciplina agevolativa subordini il beneficio alla dimora abituale anche dei familiari, tale requisito non può essere mantenuto se è dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi di capacità contributiva e tutela della famiglia.
- Ai fini dell'esenzione ICI, il giudice di merito deve verificare in concreto la dimora abituale del contribuente, senza negare il beneficio solo perché coniuge o figli hanno residenza anagrafica in luoghi diversi.
- Le norme agevolative in materia tributaria non possono essere interpretate in modo meramente letterale quando una pronuncia costituzionale imponga una lettura conforme alla Costituzione o espunga il requisito incompatibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13516/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →