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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22813/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La sentenza di appello del 20 settembre 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna del 15 febbraio 2024, aveva ridotto la pena inflitta a due imputati: uno per reati in materia di stupefacenti e uno dei due, unitamente all'altro, per il delitto di cui agli artt. 110, 611 e 339 c.p. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) mancanza di motivazione sulla conferma della responsabilità per il delitto di cui agli artt. 611 e 339 c.p.; 2) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento, in favore di uno degli imputati, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche in favore dell'altro imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una inammissibile rilettura del compendio probatorio; che il secondo non si confrontasse specificamente con la motivazione della Corte di appello ma si limitasse a reiterare le doglianze già svolte in appello; e che il terzo fosse manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era logicamente coerente e insindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato, quanto alla prima censura, che il ricorso tendeva a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla seconda, ha rilevato la mancanza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, essendo state riproposte le stesse doglianze già respinte in appello. Quanto alla terza, ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova lettura degli elementi di fatto né l'adozione di diversi parametri di valutazione del compendio probatorio.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È richiamata come circostanza attenuante non riconosciuta nel caso di specie.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in modo logico e coerente, quindi insindacabile in cassazione.

  • artt. 110, 611 e 339 c.p.

    Sono le norme penali poste a base del delitto contestato agli imputati.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La critica al provvedimento impugnato deve essere argomentata e specifica; la mera deduzione di vizi di motivazione in termini generici non soddisfa il requisito di ammissibilità.
  • Il giudizio sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e coerente con le risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiOnere della prova

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