Cassazione Penale, Ordinanza n. 03537/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché i motivi non erano deducibili in sede di legittimità, in quanto non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata ma reiteravano le medesime censure già svolte in appello e respinte. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti nei confronti di uno degli imputati per due episodi di furto aggravato e dell'altra imputata per un episodio di furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto separatamente ma con atto difensivo, il primo ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta rituale partecipazione del pubblico ministero alle udienze, sostenendo che mancassero i requisiti necessari; la seconda ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Entrambi i ricorsi non si sono confrontati con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre doglianze già formulate in precedenza e già disattese dal giudice di secondo grado.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma solo come base della richiesta attenuante dedotta dalla difesa, rilevando che la sentenza di merito aveva escluso i presupposti per riconoscerla.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di tale specificità conduce all'inammissibilità.
L'inammissibilità consegue quando il ricorso non soddisfa i requisiti di specificità e di confronto con la decisione impugnata.
Viene menzionato come riferimento normativo dell'attenuante richiesta dalla difesa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata alla decisione impugnata e confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della sentenza di merito.
- È inammissibile il motivo che si limita a riprodurre, senza effettiva confutazione, le stesse doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile quando sia formulata in modo generico e non individui specificamente gli errori di diritto o gli elementi fattuali decisivi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →