Cassazione Civile, Ordinanza n. 25854/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura aziendale di riduzione del personale, disciplinata da accordo sindacale del 2 agosto 2010, nella quale erano previste CIGS a zero ore, possibilità di mobilità e incentivi all'esodo. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità della sua collocazione in CIGS a zero ore e del mancato accesso al fondo incentivante per la mobilità volontaria, con condanna della società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di somme a titolo di danno, comprensive di importi per indennità di mobilità e incentivo all'esodo. In appello, però, la domanda è stata parzialmente riformata: è stata confermata l'illegittimità della scelta del lavoratore da collocare in CIGS e la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, ma sono state respinte le domande di indennità di mobilità e di incentivo all'esodo, con conseguente condanna del lavoratore alla restituzione delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1 l. n. 223/1991, sostenendo che la CIGS richiede presupposti oggettivi e non può dipendere da una scelta del lavoratore; 2) violazione degli artt. 5-8 e 24 l. n. 223/1991, deducendo che, nel regime anteriore al d.lgs. n. 148/2015, l'indennità di mobilità era accessibile anche direttamente, senza passare dalla CIGS; 3) violazione dell'art. 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo sindacale, perché le clausole avrebbero consentito l'accesso diretto alla mobilità e l'attribuzione dell'incentivo di € 38.000,00 per chi vi accedesse senza previa CIGS. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati, ritenendo plausibile l'interpretazione della Corte territoriale: l'indennità di mobilità presupponeva la partecipazione del lavoratore alla procedura di CIGS, mentre l'incentivo all'esodo era destinato ad accompagnare alla pensione chi non avesse già maturato i requisiti pensionistici. Poiché il lavoratore si era dimesso prima del completamento della procedura ed aveva già maturato il diritto alla pensione, non aveva titolo ai benefici invocati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto del lavoratore all'indennità di mobilità e all'incentivo all'esodo. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'accordo sindacale e delle clausole della procedura di ristrutturazione, osservando che l'indennità di mobilità spettava solo ai lavoratori effettivamente collocati in CIGS e che l'incentivo all'esodo aveva funzione di accompagnamento alla pensione, funzione incompatibile con chi avesse già maturato i requisiti pensionistici. Conseguentemente il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 l. 23 luglio 1991, n. 223
La norma è richiamata per affermare che la CIGS opera in presenza di presupposti oggettivi legati a ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale; la Corte, però, ritiene non decisiva la censura perché il punto controverso era l'applicazione concreta dell'accordo sindacale e la posizione del lavoratore, che non era entrato nel novero dei soggetti collocati in CIGS.
artt. 5-8 e 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
Sono evocati per sostenere la tesi della 'doppia via' di accesso alla mobilità; la Corte ritiene tuttavia che, nel caso concreto, l'accordo sindacale attribuiva i benefici solo a determinate categorie di lavoratori e che il ricorrente non rientrava tra esse.
È applicato come criterio di interpretazione sistematica del contratto/accordo collettivo: le clausole devono essere lette nel loro complesso e non isolatamente; la lettura della Corte territoriale è giudicata plausibile e coerente.
Richiamato come parametro di interpretazione negoziale che impone la ricerca della comune intenzione delle parti, non limitata al solo dato letterale ma integrata dai criteri logico-sistematici.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un accordo sindacale o di un contratto, il giudice di merito deve leggere le clausole nel loro complesso, coordinando il dato letterale con la ratio dell'assetto negoziale; in cassazione la censura non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa plausibile, ma deve dimostrare una reale violazione dei canoni ermeneutici.
- L'accesso a benefici economici previsti in una procedura di ristrutturazione aziendale va verificato in base ai presupposti specificamente stabiliti dall'accordo applicabile: il lavoratore che non rientri nella platea individuata dalle clausole non può invocare in via generale i meccanismi di tutela previsti per altri percorsi procedurali.
- Quando un incentivo all'esodo è strutturato come misura di accompagnamento alla pensione, esso non spetta al lavoratore che abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico, se l'accordo collega espressamente il beneficio alla mancanza di tale requisito.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla decisione impugnata un'interpretazione diversa e non manifestamente implausibile delle clausole contrattuali: occorre evidenziare l'errore giuridico nella ricostruzione ermeneutica del giudice di merito.
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