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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29999/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano il bilanciamento delle circostanze e il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto profili già esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una contestazione dei giudizi di merito, già sorretti da doppia conforme e da argomentazioni corrette, puntuali, coerenti e non manifestamente illogiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma. Il testo non indica il reato specificamente contestato, né consente di ricavare nel dettaglio la fattispecie sostanziale oltre al diniego dell'art. 131-bis c.p. e alla questione del bilanciamento delle circostanze.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come oggetto di censura difensiva, ma ritiene che il diniego sia stato già adeguatamente motivato dai giudici di merito e non sia utilmente aggredibile in cassazione con censure meramente reiterative.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le condanne alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del bilanciamento delle circostanze o del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica.
  • La presenza di una doppia conforme rafforza la tenuta della motivazione di merito e rende inammissibili censure che non evidenzino specifici vizi di legge o manifeste illogicità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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