Cassazione Civile, Ordinanza n. 37943/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore aeroportuale)
La controversia
Le società attrici avevano chiesto accertarsi che il gestore aeroportuale avesse applicato, per la subconcessione di spazi a uso ufficio negli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe superiori a quelle previste da un provvedimento ENAC, assumendo che tale condotta integrasse un abuso di posizione dominante e chiedendo la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva ridotto le condanne applicando la prescrizione quinquennale, qualificando la responsabilità come aquiliana. Nel ricorso principale il gestore aeroportuale denunciava, tra l’altro, difetto di giurisdizione, vizi di rappresentanza/processo di una società incorporata, motivazione apparente, errata utilizzazione del provvedimento AGCM come prova privilegiata, errata qualificazione delle attività svolte dalle controparti, violazione delle regole sull’onere della prova, illegittima riconduzione delle attività alla disciplina dell’handling, erronea applicazione dell’art. 9 l. n. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica, condanna extracontrattuale senza appello incidentale delle attrici e omessa valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito. Nel ricorso incidentale le società attrici contestavano, invece, l’applicazione della prescrizione quinquennale, la decorrenza del termine, la natura contrattuale della pretesa, il termine decennale per la ripetizione d’indebito e la qualificazione dell’illecito come istantaneo anziché permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo principale sulla giurisdizione per giudicato interno; ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi principali, salvo il motivo relativo all’art. 9 l. n. 192/1998, accolto nei limiti della censura sulla indebita sovrapposizione tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica. Ha respinto integralmente il ricorso incidentale delle società attrici, confermando la prescrizione quinquennale e la natura aquiliana dell’azione antitrust. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio solo nella parte in cui aveva accertato l’abuso di dipendenza economica; per il resto è stata confermata. Le spese sono state compensate in ragione della sostanziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
comma 1, n. 1; comma 1, n. 5
Il sindacato in cassazione non consente di rimettere in discussione il merito sotto forma di vizi motivazionali apparenti o di violazione delle regole sulla prova, e il motivo sulla giurisdizione era precluso dal giudicato interno.
La sezione semplice può decidere la questione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla medesima questione.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata, non quando valuta in modo asseritamente errato le prove acquisite.
La censura di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non basta dissentire dalla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Il motivo è inammissibile quando si chiede di riesaminare questioni già coperte da giurisprudenza consolidata della Corte.
L’azione risarcitoria per illecito antitrust è ricondotta al paradigma aquiliano; il ricorso che nega il profilo soggettivo ma in realtà contesta l’antigiuridicità della condotta è inammissibile.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere concretamente esercitato, cioè quando il danno è esteriorizzato e il titolare è o può ragionevolmente essere informato dell’illecito e del possibile danno.
Per l’illecito anticoncorrenziale si applica la prescrizione quinquennale propria della responsabilità extracontrattuale.
La tesi della prescrizione decennale è stata esclusa per l’azione risarcitoria da illecito antitrust; non vale a trasformare la domanda in azione contrattuale o di ripetizione d’indebito.
Le doglianze sulla ripetizione d’indebito sono state ritenute inconferenti rispetto alla qualificazione aquiliana della pretesa risarcitoria.
L’abuso di dipendenza economica è fenomeno distinto dall’abuso di posizione dominante; non può essere desunto automaticamente dalla sola esistenza di un monopolio o di una posizione dominante, ma richiede specifici presupposti di fatto.
art. 102 TFUE
La disciplina antitrust eurounitaria è richiamata come parametro interpretativo, ma non impedisce la qualificazione aquiliana della tutela risarcitoria nella specie esaminata.
Direttiva 96/67/CE
È richiamata quale base della disciplina dell’handling aeroportuale e dei corrispettivi regolamentati, ma non è ritenuta idonea a mutare la qualificazione della responsabilità o il regime di prescrizione.
La Corte ribadisce che l’applicazione del corrispettivo regolamentato dipende dall’uso oggettivo degli spazi per attività operative, non dalla certificazione ENAC.
Richiamato tra le norme del quadro regolatorio aeroportuale, senza che la Corte ne ricavi un ostacolo alla decisione di merito.
Reg. CE n. 2913/92
Richiamato nel quadro delle censure sulle attività doganali e aeroportuali, senza accoglimento delle doglianze sul punto.
Reg. attuativo n. 2454/93
Richiamato nelle contestazioni sul regime doganale, ma senza incidenza decisiva sul dispositivo.
La Corte esclude l’omessa pronuncia quando la questione è comunque assorbita o quando la doglianza mira in realtà a un riesame del merito.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’applicazione della prescrizione, ma senza successo.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non decisivo ai fini della riproposizione delle domande o questioni non esaminate.
Richiamato nella censura sulla capacità/rappresentanza processuale della società incorporante, respinta perché la costituzione in appello ha corretto l’errore di intestazione della parte.
Richiamato nelle censure di rappresentanza processuale, senza esito favorevole.
Richiamato nelle censure di regolarizzazione della rappresentanza processuale, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato per la vicenda di fusione/incorporazione; la Corte considera la fusione vicenda evolutivo-modificativa e non estintiva.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi sulla motivazione apparente, ma non ravvisata alcuna violazione costituzionalmente rilevante.
art. 13846/2019
Citata come precedente sulla elevata attitudine probatoria dei provvedimenti dell’AGCM nei giudizi antitrust.
Massime di principio
- Nel processo civile, il difetto di giurisdizione non può essere sollevato per la prima volta in cassazione quando la sentenza di primo grado ha deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e la parte non ha impugnato tale statuizione in appello.
- La fusione per incorporazione non determina, di regola, un’estinzione del soggetto ma una vicenda evolutivo-modificativa; un errore di intestazione della parte può essere corretto dalla società incorporante che si costituisca nel giudizio.
- La denuncia di motivazione apparente non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito quando la sentenza espone una motivazione intelligibile, ancorché non condivisa dalla parte.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso distorto di prove legali o di attribuzione di efficacia legale a prove che non la hanno; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo se il giudice ripartisce male l’onere probatorio; se invece decide sulla base della valutazione del materiale istruttorio, la censura è in realtà di merito.
- Nelle azioni follow on in materia antitrust, i provvedimenti dell’AGCM hanno una forte attitudine probatoria, che il giudice può valorizzare nel ricostruire l’illecito e il danno, senza che ciò integri di per sé una violazione dell’onere della prova.
- L’illecito antitrust è qualificato come responsabilità aquiliana, con applicazione della prescrizione quinquennale dell’art. 2947 c.c.; il termine decorre quando il diritto è concretamente esercitabile e il danneggiato può ragionevolmente conoscere l’illecito e il danno.
- La decorrenza della prescrizione e la qualificazione della domanda risarcitoria in materia antitrust sono questioni di merito, insindacabili in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del fatto.
- L’abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998 è fenomeno distinto dall’abuso di posizione dominante e non può essere automaticamente desunto dalla sola presenza di un monopolio o di una posizione dominante.
- L’applicazione di corrispettivi regolamentati in ambito aeroportuale dipende dall’uso oggettivo degli spazi per attività operative, non dalla sola certificazione ENAC dell’operatore.
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