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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 09674/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro e richiesta di pagamento delle mensilità e del TFR dovuti fino alla scadenza naturale del contratto a termine. Il tema centrale era se, dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (1.8.2017) e nonostante il mancato esercizio del diritto a percepire la pensione, il rapporto retribuito potesse proseguire o dovesse ritenersi nullo/da svolgersi solo a titolo gratuito in forza del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. In primo e secondo grado il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rigettato le pretese del lavoratore e condannato il ricorrente alla restituzione delle somme percepite dal 1.8.2017 in avanti, ritenendo che il rapporto fosse venuto meno o dovesse proseguire gratuitamente dal momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici e che la conferma successiva dal nuovo consiglio costituisse un nuovo incarico vietato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione all'interpretazione della norma. Ha ritenuto che l'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 vieti l'attribuzione di incarichi retribuiti a soggetti gia' collocati in quiescenza (ossia che percepiscono trattamenti pensionistici), e non automaticamente la prosecuzione a titolo oneroso di incarichi già legittimamente conferiti al soggetto che abbia soltanto raggiunto i requisiti per la pensione ma non abbia ancora ottenuto il trattamento. Per tali ragioni la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che dal 1.8.2017 le prestazioni dovessero essere necessariamente svolte a titolo gratuito e che il nuovo rapporto del 7.5.2018 fosse invalido per il divieto, è stata cassata; la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio applicando i principi indicati. La Corte ha altresì disposto che la corte di rinvio si pronunci sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012)

    9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto riguarda l'attribuzione di incarichi retribuiti a persone già collocate in quiescenza (ossia che effettivamente percepiscono trattamento pensionistico). Non determina automaticamente la cessazione ope legis di incarichi già legittimamente conferiti al soggetto che abbia soltanto maturato i requisiti pensionistici ma non percepisca il trattamento.

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2

    La norma individua le pubbliche amministrazioni cui si applica il divieto dell'art. 5, comma 9, ed è citata per delimitare il campo di applicazione del divieto.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 489 (Legge di stabilità 2014)

    Citata per la disciplina sul cumulo tra trattamento pensionistico e trattamenti retributivi da incarichi pubblici, dimostrando che il legislatore ha previsto limiti al cumulo ma non un divieto di mantenimento automatico dell'incarico in caso di maturazione dei requisiti pensionistici.

  • D.L. n. 51/2023, art. 2 (conv. L. n. 87/2023)

    Richiamato per evidenziare che il legislatore può fissare limiti specifici (ad esempio età massima di 70 anni per sovrintendenti nelle fondazioni lirico-sinfoniche) che disciplinano separatamente la cessazione dalla carica.

  • D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, art. 13, comma 3

    Richiamato insieme al d.l. 51/2023 per la specifica regola di cessazione per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, come esempio di disciplina speciale che puo' imporre limiti diversi.

Massime di principio

  • Il divieto di cui all'art. 5, co. 9, D.L. 95/2012 opera nei confronti di soggetti già collocati in quiescenza (ossia che percepiscono il trattamento pensionistico), non in funzione del mero raggiungimento dei requisiti pensionistici.
  • La mera maturazione della soglia per la pensione, se non seguita dall'effettiva percezione del trattamento, non integra automaticamente l'ipotesi di divieto: il lavoratore può continuare a ricevere retribuzione per incarichi legittimamente conferiti prima della maturazione, salvo diverse disposizioni di legge.
  • Occorre distinguere fattualmente tra il mantenimento/prosecuzione di un incarico già legittimo e l'attribuzione di un nuovo incarico: l'interpretazione giuridica del divieto è differente e la qualificazione (nuovo incarico vs prosecuzione) è questione di fatto demandata al giudice del merito.
  • Le pubbliche amministrazioni devono verificare non solo la data di maturazione dei requisiti pensionistici ma l'effettivo collocamento in quiescenza e l'erogazione del trattamento pensionistico prima di ritenere preclusa la retribuzione per incarichi.
  • Il legislatore può comunque prevedere regole più restrittive o limiti di età/esercizio per specifiche categorie (es. sovrintendenti di fondazioni), e tali disposizioni speciali prevalgono nella loro sfera di applicazione.
  • In caso di dubbio, le amministrazioni dovrebbero documentare la natura dell'incarico (continuativo vs nuovo), lo stato pensionistico del soggetto e, se necessario, adottare soluzioni formali (contratti, determinazioni) che chiariscano la legittimità della retribuzione.

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