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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 09680/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa relativa all'obbligo previsto dall'art. 12 del piano di incentivazione di SGBS di ritrasferire le quote societarie ai soci (Garbifin/SGBS) in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le società avevano chiesto il risarcimento dei danni per l'inadempimento (dividendi indebitamente percepiti) e, in subordine, il trasferimento costituitivo ex art. 2932 c.c. I convenuti (fra cui Franceschi) contestavano la validità e applicabilità della clausola (condizione meramente potestativa, discriminatoria/abusiva, contrasto con norme di vigilanza e con disciplina delle azioni riscattabili, violazione della buona fede nell'esercizio dell'opzione), nonché rilevavano che il licenziamento di Franceschi era stato dichiarato nullo con reintegrazione ex tunc. In sede di cassazione sono stati valutati, fra gli altri, i profili di qualificazione giuridica della clausola, l'effetto della nullità del licenziamento (art. 18 L. 300/1970) sulla nascita dell'obbligo di ritrasferimento e l'eventuale abuso nell'esercizio del diritto di opzione da parte del socio acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale (secondo e quarto motivo) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nei punti indicati, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per accertare le conseguenze della nullità del licenziamento e la sorte del rapporto di lavoro. In particolare la Corte ha stabilito che, se il licenziamento è stato dichiarato nullo con effetto ex tunc (art. 18 L. 300/1970), l'evento posto a condizione sospensiva (la cessazione del rapporto di lavoro) non si è verificato sul piano giuridico e quindi non può produrre l'obbligo di ritrasferimento delle quote. Sono stati invece rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso; è stato respinto il ricorso incidentale delle società appellanti incidentali. La Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio regoli le spese anche del giudizio di legittimità e ha dato indicazioni su possibili adempimenti contributivi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12 piano di incentivazione SGBS

    Clausola che pone un'obbligazione di ritrasferimento delle quote in capo al dipendente/dirigente subordinata alla "cessazione" del rapporto di lavoro. I giudici di merito l'avevano qualificata come condizione sospensiva (non meramente potestativa) che richiede anche il ruolo terzo del consenso di Banca Sistema; la Cassazione ha precisato che tale obbligo non può ritenersi sorto se la cessazione è giuridicamente inesistente per nullità del licenziamento.

  • art. 2932 c.c.

    Strumento invocato in subordine per ottenere il trasferimento costituito delle partecipazioni (sentenza costitutiva). I giudici di primo grado avevano pronunciato tale statuizione; la Corte di Cassazione ha rinviato per verificare le condizioni di fatto e diritto, anche alla luce dell'eventuale insussistenza della cessazione del rapporto.

  • art. 1322 c.c.

    Principio di autonomia contrattuale utilizzato in merito alla validità della clausola incentivante. Tuttavia la Cassazione ha osservato che l'interpretazione che farebbe scattare l'obbligo di ritrasferimento anche in caso di licenziamento nullo sarebbe incompatibile con l'effettiva finalità incentivante tutelata dall'autonomia privata.

  • art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Prevede la nullità del licenziamento ritorsivo con reintegrazione ex tunc; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di nullità rende come mai avvenuta la cessazione giuridica del rapporto, impedendo quindi che si produca l'evento condizionante l'obbligo di ritrasferimento.

  • art. 1375 c.c.

    Principio di buona fede oggettiva evocato dal ricorrente per censurare l'esercizio del diritto di opzione da parte del socio acquirente; i giudici (anche in Cassazione) hanno ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi probatori idonei a dimostrare un esercizio abusivo o contrario a buona fede.

  • Circolare Banca d'Italia n. 285/2013

    Richiamata come possibile limite alle clausole remunerative legate alla permanenza del personale; la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non sia emersa una conclamata incompatibilità e che la circolare ammetta, se motivate, remunerazioni legate alla permanenza fino a data evento.

  • art. 1355 c.c.

    Invocato in parte dalle difese per sostenere la nullità per condizione meramente potestativa; la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità perché Banca Sistema è terzo rispetto al rapporto obbligatorio, quindi la clausola non configurerebbe mera potestà del beneficiario.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha utilizzato i parametri di quest'articolo per esaminare i motivi presentati e ha accolto parzialmente il ricorso (secondo e quarto motivo) rigettando gli altri.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (contributo unificato)

    Richiamato per la determinazione dell'eventuale ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti incidentali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti procedurali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Se un patto di ritrasferimento è subordinato alla "cessazione" del rapporto di lavoro, la declaratoria di nullità del licenziamento con efficacia ex tunc implica che la cessazione giuridica non si è verificata e quindi l'obbligo non può essere fatto valere a fronte del lavoratore reintegrato.
  • Le clausole di retention/incentivazione devono prevedere esplicitamente gli effetti in caso di reintegrazione o di opzione per l'indennità sostitutiva per evitare incertezze sull'evento che fa scattare l'obbligo di cessione.
  • La qualifica della clausola (opzione di preliminare vs opzione di acquisto) incide sul momento in cui il diritto si considera esercitato e quindi sull'inizio delle conseguenze economiche; occorre disciplinare chiaramente momento di perfezionamento e modalità di trasferimento (atto notarile, prezzo, ecc.).
  • L'esercizio del diritto di opzione/di acquisto può essere censurato solo con prove concrete di comportamento contrario a buona fede; mere inferenze non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Il ruolo di un terzo (ad es. la banca che può assenso o meno) deve essere regolato con chiarezza: se l'efficacia della clausola dipende dalla decisione di un soggetto terzo, va delimitato il margine di discrezionalità e previste garanzie per evitare vizi di potestatività.
  • In caso di conflitto con disposizioni di vigilanza (es. circolari della Banca d'Italia), la parte che invoca l'illegittimità deve fornire elementi ispettivi o accertativi che dimostrino l'effettivo contrasto; una generica doglianza regolamentare raramente è sufficiente.

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