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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 09678/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con Q s.r.l. dall'01/01/1998 al 07/12/2011 (nonostante la formale assunzione del 15/02/2001), l'inquadramento al II livello CCNL anziché al III, il pagamento di differenze retributive (complessivamente circa euro 298.035,52) per inquadramento superiore e lavoro straordinario/festivo, l'indennità per ferie non godute, l'indennità per permessi sostitutivi delle ex festività soppresse e la restituzione dell'indennità per mancato preavviso trattenuta in busta paga.

La decisione

Tribunale di Roma: parziale accoglimento, riconosciuto rapporto subordinato dall'01/01/1998 al 07/12/2011, inquadramento al II livello e condanna al pagamento di euro 81.548,40. Corte d'Appello di Roma: riforma integrale della sentenza di primo grado, rigetto di tutte le domande del lavoratore (tra cui esclusione del periodo anteriore al 15/02/2001, mancata prova di mansioni superiori, lavoro straordinario e permessi). Cassazione: ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dal ricorrente ma ha accolto il sesto motivo (errata interpretazione del CCNL circa i permessi sostitutivi delle ex festività soppresse) e il decimo motivo (esistenza di giudicato interno sulla pronuncia del Tribunale relativa agli adeguamenti salariali dal marzo 2009). Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per il riesame relativo al sesto motivo; sulla questione del giudicato interno (adeguamento salariale 2009) la Corte ha preso atto del giudicato senza rinvio. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati respinti. La Corte ha demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese anche del presente giudizio.

Norme richiamate

  • CCNL radio e televisioni private (art. 14 CCNL 2003 e art. 51 CCNL 2005)

    in sostituzione delle festività soppresse, di cui all'art. 1, legge 5.3.77 n. 54 e a seguito del DPR 28.12.85 n. 792, saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti

    La Corte interpreta questi permessi come istituto assimilabile alle ferie: sono riconosciuti al lavoratore indipendentemente da una formale istanza e, se non fruiti per cause non imputabili al datore, devono essere monetizzati alla cessazione del rapporto; il datore ha l'onere di provare di aver consentito la fruizione o di essere stato impossibilitato.

  • art. 2697 c.c.

    Fissazione dell'onere della prova: spetta al datore di lavoro provare l'esistenza di fatti impeditivi (es. esigenze di servizio che hanno impedito la fruizione dei permessi) o di avere corrisposto l'indennità sostitutiva.

  • art. 2103 c.c.

    In tema di inquadramento, se una medesima figura è prevista in più livelli, il lavoratore deve allegare e provare non solo lo svolgimento dell'attività di base ma anche l'espletamento delle modalità più complesse che giustificano l'inquadramento nel livello superiore.

  • art. 2733 e art. 2734 c.c.

    La dichiarazione confessoria e le dichiarazioni aggiuntive non contestate possono assumere valore di piena prova; la Corte ha ritenuto che dichiarazioni aggiuntive dell'amministratrice non contestate (es. "flessibilità in ingresso") possano invalidare la prova del lavoro straordinario riferita dal dipendente.

  • art. 1218 c.c.

    Principio secondo cui il debitore (qui: datore di lavoro) deve provare l'impossibilità di adempiere; applicato per ritenere che il datore debba provare di non aver potuto far fruire i permessi ovvero di aver pagato l'indennità sostitutiva.

  • Cass. n. 12092/2004

    Giurisprudenza di riferimento: quando il CCNL prevede una stessa attività di base in livelli diversi, è necessario provare lo svolgimento delle modalità più complesse per ottenere l'inquadramento superiore; principio richiamato e applicato dalla Corte.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di dimissioni deve essere provata dal lavoratore; la Corte ha ritenuto non provata la giusta causa invocata da Perticaroli e perciò ha escluso la restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul potere valutativo del giudice e sulla formazione della prova: la Corte ha ribadito che la rivalutazione delle testimonianze è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione.

  • art. 112, art. 324 e art. 329 c.p.c.

    Norme processuali richiamate rispetto al giudicato e agli effetti delle impugnazioni; la Corte ha rilevato che l'assenza di impugnazione da parte della società ha determinato il giudicato interno circa gli adeguamenti salariali dal 2009.

Massime di principio

  • Se un CCNL riconosce la stessa figura professionale in più livelli, il lavoratore che invoca un inquadramento superiore deve provare non solo lo svolgimento dell'attività di base ma altresì le modalità più complesse correlate al livello superiore.
  • Le questioni probatorie (valutazione di testimonianze, affidabilità dei testimoni, orari di ingresso/uscita) restano in gran parte prerogativa del giudice di merito e non sono riconsiderabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale.
  • I permessi sostitutivi delle ex festività soppresse, previsti dal CCNL, sono assimilabili alle ferie: non richiedono necessariamente una formale richiesta del lavoratore per essere riconosciuti e, se non fruiti per cause non imputabili al dipendente, devono essere monetizzati; il datore di lavoro ha l'onere di provare di aver consentito la fruizione o di aver pagato l'indennità.
  • Le dichiarazioni confessorie e le dichiarazioni aggiuntive non contestate hanno valore probatorio pieno e possono incidere sulla ricostruzione dei fatti (ad es. "flessibilità di ingresso" dichiarata dall'amministratrice).
  • Per ottenere il riconoscimento del lavoro straordinario o festivo è necessaria prova chiara degli orari reali di lavoro (momento di inizio e fine della prestazione); sporadiche o contraddittorie deposizioni testimoniali possono risultare insufficienti.
  • Il mancato esercizio dell'impugnazione da parte di chi era legittimato a farlo determina formazione di giudicato interno su quel capo, che la corte d'appello non può poi riformare; in caso di silenzio sull'appello, la cassazione può prendere atto del giudicato e disapplicare la decisione d'appello.

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