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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 09679/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha preso atto della rinunzia, l'ha accettata e ha dichiarato estinto il processo. In applicazione dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla è stato disposto in ordine alle spese. Non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito della controversia, essendo intervenuta l'estinzione per rinunzia.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 339/2023 (r.g. 3008/2022). Il ricorso era volto ad ottenere l'annullamento della decisione d'appello; durante il procedimento è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, con sospensione del giudizio in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.141/2025). Successivamente il ricorrente ha manifestato rinunzia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinunzia comporta l'estinzione del processo; ai sensi dell'ultimo comma nulla è disposto sulle spese quando il processo si estingue per rinunzia accettata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2025

    Soggezione del procedimento a sospensione per questione di legittimità costituzionale; la decisione della Consulta è intervenuta nel corso del procedimento e si è resa parte integrante della vicenda prima della rinunzia.

Massime di principio

  • La rinunzia al gravame, se accettata, estingue il processo senza decisione di merito: non si riassume il giudizio e non si ottiene una pronuncia favorevole di merito.
  • Quando la rinunzia è accettata la Corte normalmente dichiara l'estinzione del processo; l'eventuale regolamentazione delle spese segue l'art. 391 c.p.c., che nel caso concreto può comportare che nulla venga disposto sulle spese.
  • La sollevazione di una questione di legittimità costituzionale sospende il giudizio principale fino alla pronuncia della Corte Costituzionale; la successiva rinunzia non è impedita dall'intervento della Consulta, ma l'esito della Consulta può comunque avere rilevanza se la rinunzia non fosse intervenuta.
  • In caso di rinunzia da parte del ricorrente l'altra parte (resistente) resta normalmente priva di una pronuncia sul merito: se si vuole ottenere una pronuncia utile ai propri interessi è necessario non accettare o reagire diversamente alla rinunzia quando possibile o impugnare differenti livelli di giudizio.
  • Prima di manifestare rinunzia è opportuno valutare le conseguenze sulle spese e sugli effetti preclusivi (es. prescrizione, decadenza, efficacia erga omnes), poiché la rinunzia estingue il processo e può precludere future azioni sullo stesso oggetto.

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