Cassazione Penale, Ordinanza n. 00193/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondata la censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva, indicata nel ricorso come libertà controllata o semidetenzione. La censura riguardava quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata applicazione di una misura sostitutiva più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice nella scelta delle pene sostitutive resta vincolato alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e che, se la decisione è adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e ritenendoli indicativi di una scarsa idoneità della misura alla rieducazione del condannato.
Norme richiamate
Il giudice, nella valutazione sulla concessione di pene sostitutive di pene detentive brevi, deve attenersi ai criteri di commisurazione ivi previsti; se la motivazione è adeguata, la scelta discrezionale non è sindacabile in cassazione.
La riforma è richiamata per precisare che, anche dopo le modifiche introdotte in materia di pene sostitutive, permane il vincolo del giudice alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice conserva un potere discrezionale che deve essere esercitato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo se sorretto da motivazione non apparente e coerente con i parametri legali, come il rilievo dei precedenti penali del condannato.
- La valutazione sul punto, quando adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di legge o motivazione solo apparenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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