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Sentenza

Sentenza del 08/04/2024 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia

CONTRIBUTO UNIFICATO - atti di recupero - impugnazione - ufficio di segreteria e CGT - identificazione - esclusione - lesione del giusto processo - inconfigurabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli atti di recupero del contributo unificato tributario e della sanzione per omesso versamento relativi a due ricorsi RGR (n.2/2023 e n.443/2022). La ricorrente deduceva: nullità/illegittimità delle notifiche effettuate solo presso i difensori (PEC), identificazione/indebita sovrapposizione fra Ufficio di Segreteria (emittente gli atti di recupero) e la Corte giudicante con conseguente violazione della terzietà e del giusto processo; mancanza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione (200%); errato calcolo del contributo unificato per ricorsi cumulativi; tardività della costituzione in giudizio dell'Ufficio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha ritenuto inesistente ogni identificazione tra l'Ufficio di Segreteria (organo amministrativo di supporto, personale alle dipendenze del MEF) e la Corte di Giustizia Tributaria (organo giurisdizionale con autonomia e autogoverno), escludendo violazione della terzietà. Ha dichiarato legittime le notifiche a mezzo PEC al domicilio eletto dai difensori ai sensi dell'art.248 DPR n.115/2002. Ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione nella misura del 200% ai sensi dell'art.16, co.1-bis TUSG e dell'art.71 DPR 131/1986 e conforme la circolare n.1/DF del 21/09/2011 come quadro operativo. Ha ritenuto legittimo il calcolo del contributo unificato separatamente per ciascun atto impugnato (e successiva sommatoria), e ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione della sanzione per omessa impugnazione dell'invito al pagamento, ritenendo che il gravame contestasse entrambi gli atti. Ha inoltre ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio dell'Ufficio tenuto conto degli effetti di reclamo/mediation e dei termini speciali. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MEF per € 659,40, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia - TUSG), art. 247

    Individua l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato: la segreteria dove è depositato l'atto è competente per il recupero.

  • DPR 115/2002 (TUSG), art. 248

    Prevede che in caso di omesso o insufficiente pagamento l'invito al pagamento e la notifica della sanzione siano effettuati dall'Ufficio di Segreteria e possano essere notificati al domicilio eletto (anche via PEC); la Corte ha ritenuto valide le notifiche effettuate secondo tale norma.

  • DPR 131/1986, art. 71

    Fornisce la forbice sanzionatoria (100%-200%) richiamata dall'art.16 TUSG; la Corte ha considerato tale disciplina applicabile alla sanzione per omesso contributo unificato.

  • DPR 115/2002, art. 16, comma 1-bis

    "1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico..."

    Stabilisce l'applicabilità della sanzione di cui all'art.71 DPR 131/1986 al contributo unificato; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione automatica della sanzione nella misura del 200% ove ricorrano i presupposti temporali richiamati dalla circolare.

  • D.lgs. 546/1992, art. 12, comma 2

    "Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni..."

    Norma utilizzata per discutere il valore della lite e l'eventuale incidenza sul calcolo del contributo unificato; la Corte ha confermato il calcolo per singolo atto ai sensi della normativa speciale.

  • D.lgs. 546/1992, art. 4

    Regola la competenza per territorio: la Corte competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore; la Corte ha così distinto sede emittente (Segreteria) e Corte giudicante.

  • D.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21

    Regole su impugnazione e decorrenza dei termini; la Corte ha ritenuto che con il medesimo gravame si contestassero sia l'invito sia la sanzione e quindi ammissibile l'impugnazione della sanzione.

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 6-quater

    Disciplina gli scaglioni per il contributo unificato; rilevata nella discussione sul valore della lite e sull'applicazione del contributo per singoli atti.

  • Circolare Direzione della Giustizia Tributaria n.1/DF del 21/09/2011

    Fornisce indicazioni operative sulla graduazione e modalità di applicazione della sanzione per omesso/ritardato pagamento del contributo unificato; la Corte l'ha considerata utile quadro interpretativo per l'applicazione dell'art.16 TUSG.

  • D.lgs. 472/1997

    Normativa generale sulle sanzioni tributarie richiamata dalla ricorrente per contrapporla alla disciplina speciale; la Corte ha ritenuto prevalente la normativa speciale del TUSG per il contributo unificato.

  • Costituzione, art. 111

    "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale."

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la terzietà; la Corte ha ritenuto che la struttura organica e l'autonomia della Corte di Giustizia Tributaria garantiscano il rispetto dell'art.111, escludendo profili di parzialità basati sulla sola dipendenza amministrativa del personale di Segreteria dal MEF.

Massime di principio

  • La notifica degli atti relativi al contributo unificato e alle correlate sanzioni può essere validamente effettuata al domicilio eletto del difensore (PEC) quando la procura elegge espressamente tale domicilio e la normativa (art.248 TUSG) lo consente; verificare sempre la procura e l'eventuale elezione di domicilio.
  • L'Ufficio di Segreteria che emette gli atti di recupero è un organo amministrativo di supporto distinto dall'organo giudicante: la mera dipendenza amministrativa del personale di segreteria dal MEF non prova, di per sé, la violazione della terzietà o dell'imparzialità del giudice.
  • La sanzione per omesso contributo unificato è disciplinata in via speciale (art.16 co.1-bis TUSG richiamando art.71 DPR131/1986) e può essere applicata nella forbice 100%-200%; l'applicazione pratica può essere supportata da circolari ministeriali che chiariscono le condizioni temporali per la misura massima.
  • Nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, il contributo unificato va generalmente calcolato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato e poi sommato, secondo la disciplina speciale (es. art.14 c.3-bis TUSG e chiarimenti di legge), e non automaticamente sul totale aggregato.
  • L'impugnazione della sanzione non è necessariamente inammissibile se non è stato impugnato separatamente l'invito al pagamento, quando il gravame contesta contestualmente l'invito e l'atto sanzionatorio; tuttavia è prudente impugnare tempestivamente entrambi gli atti per evitare eccezioni procedurali.
  • Per eccepire la parzialità del giudice è necessario dimostrare un collegamento concreto e rilevante tra l'organo amministrativo e il giudicante che metta in dubbio l'imparzialità; mere affermazioni circa la dipendenza amministrativa del personale di segreteria non sono sufficienti.
  • Se si ritiene insufficiente la motivazione o sproporzionata la sanzione, l'azione difensiva utile è dimostrare specifici vizi nella determinazione del quantum (errata qualificazione del valore della lite, errori di calcolo, mancata applicazione di norme speciali) e proporre elementi concreti sul profilo di proporzionalità.

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